Videosorveglianza privata: i principi fondamentali da seguire
L’Authority ai dati personali ha stabilito che una videocamera di sicurezza può inquadrare anche una parte di area pubblica solo a patto che siano rispettate alcune salvaguardie.
La videosorveglianza privata è un tema cruciale quando si parla di protezione dei dati personali, soprattutto quando le telecamere riprendono aree pubbliche o spazi di transito comune.
Nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 giugno 2024 (Provvedimento n. 339), viene chiarito il quadro normativo e le condizioni in cui un privato può installare telecamere che riprendono aree esterne, fornendo importanti indicazioni sulla corretta applicazione del Gdpr.
Il caso
La vicenda ha avuto origine da una segnalazione in cui si contestava l’installazione di un sistema di videosorveglianza privata composto da quattro telecamere. Queste riprendevano non solo le aree di stretta pertinenza del soggetto che le aveva installate, ma anche spazi pubblici adiacenti, come strade e vicoli.
Tale estensione delle riprese ha sollevato dubbi in merito alla conformità con le disposizioni del Gdpr, poiché coinvolgeva il trattamento di dati personali di persone che transitavano in aree pubbliche o di proprietà di terzi.
Durante l’ispezione svolta dalla Guardia di Finanza incaricata dall’Authority, è emerso che le telecamere riprendevano in modo costante tali aree e che le immagini erano conservate per un periodo di oltre tre mesi. Inoltre, il titolare del trattamento non aveva predisposto cartelli informativi adeguati, violando così l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 13 del Gdpr.
Telecamere private: le considerazioni del Garante
Analizzando il provvedimento si nota che dapprima il Garante per la protezione dei dati ha chiarito che l’installazione di telecamere da parte di privati deve sempre rispettare i principi cardine del Gdpr, a meno che non si tratti di riprese che rientrano nelle eccezioni previste per le attività a carattere esclusivamente personale o domestico (articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del Gdpr).
L’interpretazione della norma offerta dal Garante riporta che le riprese limitate alla stretta pertinenza della proprietà privata, come il cortile o l’ingresso di un’abitazione, non ricadono sotto le regole del Gdpr. Tuttavia, quando le riprese si estendono ad aree comuni, pubbliche o di proprietà di terzi, le norme del Gdpr si applicano integralmente.
Il provvedimento richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2014 (causa C-212/13), che ha chiarito come il Gdpr si applichi quando il sistema di videosorveglianza riprende spazi esterni all’abitazione privata, come strade o aree comuni condominiali, perché tali riprese non possono essere considerate a uso esclusivamente personale o domestico.
Pertanto, in questi casi, il titolare del trattamento deve rispettare tutte le disposizioni del Gdpr, compreso l’obbligo di minimizzazione dei dati e di trasparenza nei confronti degli interessati.
Quadro normativo sulla videosorveglianza privata
Questo provvedimento si inserisce in un quadro normativo già consolidato, ma fornisce un orientamento che detta una visione più aperta, richiamando le Linee guida 3/2019 dell’Edpb e il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 del Garante.
L’Autorità ha sottolineato che l’installazione di telecamere da parte di privati deve rispettare una serie di principi fondamentali del Gdpr, tra cui:
- Liceità, correttezza e trasparenza (articolo 5, paragrafo 1, lettera a): il trattamento dei dati deve avvenire in maniera trasparente e corretta, informando chiaramente le persone interessate attraverso l’apposizione di cartelli (la cosiddetta informativa di Primo livello), che devono essere installati prima del raggio di azione delle telecamere e visibili anche di notte.
- Minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c): le immagini devono essere pertinenti e limitate alla finalità dichiarata. Le riprese di aree pubbliche devono essere giustificate e proporzionate rispetto alla necessità di tutela del patrimonio privato. Riprendere spazi pubblici o di altre proprietà private eccede le necessità di tutela del proprio patrimonio e incolumità. La legittimazione di tali riprese può esserci solo in via eccezionale, quando si ha la prova documentale sulla sussistenza del legittimo interesse e che tale installazione è il mezzo unico e necessario per raggiungere le finalità (in questo caso di tutela del patrimonio e dell’incolumità delle persone).
- Limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e): le immagini devono essere conservate per un periodo di tempo strettamente necessario a perseguire la finalità di sicurezza. La conservazione per oltre tre mesi è risultata sproporzionata rispetto agli scopi e, invece, un termine congruo è stabilito nelle Linee Guida 3/2019 che parlano di 48-72 ore e, in caso di condominio, fino a un massimo di sette giorni se non vi sono dipendenti.
- Principio di responsabilizzazione (articolo 5, paragrafo 2 e articolo 24): è compito del titolare del trattamento garantire che le riprese siano effettuate solo su aree di stretta pertinenza e che il trattamento dei dati sia limitato a quanto necessario. Il titolare del trattamento deve raccogliere la prova documentale della necessità e attualità, nonché dimostrare la sussistenza del legittimo interesse attraverso la stesura della Lia (analisi sul legittimo interesse) nella quale si analizza come prevalga l’interesse alla finalità perseguita in quanto non viene leso il rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone fisiche che verrebbero inquadrate.
Quindi il Garante ha riconosciuto che, in presenza di situazioni di rischio concreto e documentato, il privato può estendere le riprese anche a porzioni di aree pubbliche adiacenti, a patto che la ripresa sia limitata agli ingressi o alle finestre della propria abitazione, per tutelare la propria incolumità o quella del proprio patrimonio. In questo caso, era stato comprovato un legittimo interesse alla sorveglianza, supportato da precedenti denunce per atti vandalici e minacce.
Conclusioni
Il provvedimento del Garante ha stabilito che le telecamere possono riprendere aree pubbliche solo se sussistono reali situazioni di rischio documentato e se le immagini sono limitate alla stretta pertinenza dell’abitazione.
Il trattamento dei dati deve comunque rispettare i principi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della conservazione, come previsto dal Gdpr ed è inoltre obbligatorio informare adeguatamente gli interessati tramite cartellonistica appropriata in conformità con l’articolo 13 del Gdpr, e che le immagini siano conservate solo per il tempo strettamente necessario. In caso contrario, si configura una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
di Carlo Pikler