La sicurezza è una delle esigenze maggiormente avvertite all’interno dei condomini moderni. Furti, intrusioni, danneggiamenti alle parti comuni, occupazioni abusive e atti vandalici spingono sempre più spesso i condomini a richiedere l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Eppure, proprio quando l’obiettivo perseguito appare condivisibile si annidano i rischi più insidiosi. Negli ultimi anni il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per ricordare un principio che gli amministratori dovrebbero sempre tenere presente: la sicurezza costituisce una finalità legittima, ma non può mai trasformarsi in una sorta di lasciapassare capace di superare le regole previste dalla legge. Due vicende, apparentemente lontane tra loro, consentono di comprendere perfettamente questo concetto: il caso delle telecamere che finiscono per controllare il portiere e quello dell’amministratore che installa un impianto di videosorveglianza senza una preventiva autorizzazione assembleare. In entrambi i casi il problema non è la telecamera in sé. Il problema nasce quando viene meno l’equilibrio tra sicurezza, diritti individuali e corretta governance del condominio.
Il ruolo del portiere
Molti impianti vengono collocati in prossimità dell’ingresso principale, dell’androne, della portineria o dei varchi di accesso all’edificio. Si tratta delle aree che più frequentemente necessitano di protezione e che consentono di monitorare eventuali accessi indesiderati. Tuttavia, proprio queste sono spesso le zone nelle quali il portiere svolge la propria attività lavorativa.
Il rischio è evidente: una telecamera installata per controllare chi entra nel condominio può finire per controllare, di fatto, il lavoratore che vi presta servizio. La normativa privacy, da sola, non basta a disciplinare queste situazioni. Quando le immagini consentono il monitoraggio dell’attività lavorativa entrano infatti in gioco anche le tutele previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, norma che vieta l’utilizzo di impianti finalizzati al controllo a distanza dei dipendenti. Ciò non significa che le telecamere siano vietate in presenza di un portiere. Significa, piuttosto, che l’impianto deve essere progettato in modo da perseguire finalità di sicurezza senza trasformarsi in uno strumento di vigilanza costante sull’operato del lavoratore. La differenza è sostanziale.
Riprese proibite
Una telecamera che riprende un ingresso per documentare eventuali intrusioni può essere perfettamente legittima. Una telecamera che consente di verificare continuamente se il portiere è presente, che cosa sta facendo, con chi parla o quanto tempo trascorre in portineria rischia invece di assumere una funzione completamente diversa da quella dichiarata. In tali casi non viene compromessa soltanto la protezione dei dati personali, ma anche la dignità e la libertà del lavoratore.
È per questo che il Garante e la giurisprudenza hanno sempre richiesto particolare attenzione nella progettazione dei sistemi installati in luoghi dove operano dipendenti. La sicurezza dell’edificio non può trasformarsi nel controllo permanente delle persone che vi lavorano.

L’amministratore e l’assemblea
Se nel primo caso il tema centrale è la tutela del lavoratore, nel secondo il problema riguarda il corretto esercizio dei poteri all’interno del condominio. Sempre più frequentemente accade che, a seguito di episodi di vandalismo o di richieste provenienti da alcuni condomini, l’amministratore proceda autonomamente all’installazione di telecamere nelle parti comuni, ritenendo di agire nell’interesse collettivo dell’edificio. L’intenzione può essere anche condivisibile.
Il percorso seguito, però, può risultare illegittimo. Il Garante per la protezione dei dati personali lo ha ribadito con particolare chiarezza nel Provvedimento n. 502 del 26 ottobre 2023, sanzionando un amministratore che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza una preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale. La decisione assume un rilievo che va ben oltre il singolo caso. L’Autorità ha infatti ricordato che l’articolo 1122-ter del Codice civile attribuisce espressamente all’assemblea il potere di deliberare l’installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. Non si tratta di una formalità burocratica. La deliberazione assembleare rappresenta il momento nel quale la collettività condominiale valuta la necessita dell’impianto, ne definisce le finalità, individua le aree da riprendere, stabilisce le modalità di utilizzo e accetta le conseguenze derivanti dal trattamento dei dati personali.
Solo proposte
L’amministratore può certamente proporre l’intervento, illustrarne i vantaggi e predisporre la documentazione necessaria. Ciò che non può fare è assumere autonomamente una decisione che la legge riserva all’assemblea. In assenza della preventiva deliberazione viene meno il presupposto stesso che legittima il trattamento dei dati raccolti attraverso le telecamere. Il principio affermato dal Garante è particolarmente importante perché richiama il ruolo dell’amministratore quale esecutore delle decisioni assembleari e non quale soggetto titolare di un autonomo potere discrezionale in materia di videosorveglianza.
La sicurezza richiede regole
Le due vicende presentano profili differenti ma conducono alla medesima conclusione. Nel caso del portiere il rischio consiste nel sacrificare i diritti del lavoratore in nome della sicurezza. Nel caso dell’amministratore il rischio consiste nel sacrificare il ruolo dell’assemblea in nome dell’urgenza di intervenire. In entrambe le situazioni la tecnologia viene utilizzata senza considerare il contesto giuridico nel quale deve operare. Ed è proprio qui che si misura la qualità della gestione condominiale.
Un impianto di videosorveglianza moderno non si valuta soltanto dalla qualità delle immagini o dal numero delle telecamere installate. Si valuta dalla sua capacita di rispettare contemporaneamente la normativa privacy, le regole del Codice civile, le tutele previste per i lavoratori e i principi di proporzionalità richiamati dalle Linee Guida europee sulla videosorveglianza.
La vera sicurezza non nasce dall’assenza di regole. Nasce dalla loro corretta applicazione. Perché un sistema installato senza rispettare i diritti delle persone o senza coinvolgere l’assemblea non rappresenta soltanto un rischio per la privacy: rappresenta un rischio per il condominio stesso, che può trovarsi esposto a contestazioni, impugnazioni e sanzioni. Ed è proprio questa la lezione più importante che emerge dai recenti interventi del Garante: la sicurezza e la protezione dei dati personali non sono valori contrapposti, ma due facce della stessa buona amministrazione.
di Carlo Pikler, avvocato
Responsabile Area Condomini Federprivacy
e Consulente EPRA S.r.l.