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Videosorveglianza in condominio a prova di Gdpr

Videosorveglianza

Le regole del Gdpr sull’utilizzo dei dati personali pongono dei precisi paletti all’utilizzo delle immagini catturate da dispositivi installati per la sicurezza e la videosorveglianza in condominio o all’interno di un edificio residenziale: sono necessarie le giuste valutazioni.

Nel contesto delle comunità residenziali l’installazione di sistemi di videosorveglianza rappresenta una misura di sicurezza sempre più comune. Tuttavia, tale pratica deve essere attentamente bilanciata con il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) e la normativa codicistica per garantire la privacy degli individui.

I principi

L’articolo 5, lettera c, del Gdpr stabilisce che i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario» rispetto alle finalità per cui sono trattati, incarnando il principio di minimizzazione. Questo principio è cruciale nell’ambito della videosorveglianza condominiale, poiché assicura che solo i dati strettamente necessari siano raccolti e trattati. Inoltre, l’articolo 32 del Gdpr richiede che il trattamento dei dati personali avvenga garantendo una protezione adeguata, attraverso l’implementazione di misure tecniche e organizzative proporzionate ai rischi. Ciò include la protezione da accessi, distruzione o perdite non autorizzate.

Legali rappresentanti

Gli amministratori di condominio, agendo come legali rappresentanti, devono garantire che tutte le operazioni di videosorveglianza rispettino le linee guida del Gdpr e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Queste indicazioni sono dettagliate nelle Linee Guida 3/2019 e nelle Faq pubblicate sul sito del Garante datate gennaio 2021. Tali documenti forniscono una chiara direzione su come implementare sistemi di videosorveglianza rispettando la legge e i principi cardine dettati dal Regolamento europeo sulla privacy.

videosorveglianza

Analisi dei rischi

Secondo le Faq del Garante, non è necessaria un’autorizzazione per installare sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, è fondamentale che il condominio effettui un’analisi di rischio approfondita per valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento. Questa analisi comporta una valutazione, che nel gergo tecnico viene definita Lia, ovvero esame sul legittimo interesse. Il processo in questione include una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, come richiesto dal principio di responsabilizzazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del Gdpr.

La legittimazione del trattamento, quindi, deve essere documentata e trasparente, come richiesto dall’articolo 13 e 14 del Gdpr, che impongono l’obbligo di informare gli interessati sulle finalità e le basi giuridiche del trattamento dei loro dati personali. Per questo corre l’obbligo di apporre il cartello che indica che l’area sia videoregistrata (informativa di primo livello) ed è necessario che il condominio, per il tramite del proprio amministratore, metta anche a disposizione dell’interessato una informativa completa.

La normativa

L’implementazione di sistemi di videosorveglianza nei condomini, oltre a richiedere il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati, deve essere conforme anche alla normativa nazionale, in particolare l’articolo 1122 ter del Codice civile italiano.

Questo articolo gioca un ruolo cruciale nel definire il quadro legale per l’installazione di telecamere nelle parti comuni degli edifici residenziali, stabilendo che le deliberazioni concernenti l’installazione di tali impianti devono essere approvate dall’assemblea condominiale.

La maggioranza richiesta per l’approvazione è quella definita nel secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile, che prevede la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, garantendo così che una decisione di tale rilevanza abbia un ampio consenso tra i condomini.

La disposizione dell’articolo 1122 ter è significativa perché conferisce legittimità formale all’installazione delle telecamere, ma ciò non esonera i condomini dal rispettare altre normative pertinenti, come il Gdpr. Inoltre, l’articolo non specifica le finalità per cui è lecito l’uso delle telecamere, lasciando ai condomini la responsabilità di definirle chiaramente per evitare violazioni della privacy.

Telecamera-Videosorveglianza

I confini

Le finalità dell’installazione delle telecamere devono essere strettamente legate alla sicurezza delle parti comuni e alla protezione del patrimonio immobiliare. Infatti, ogni uso (o meglio, abuso) che vada oltre queste finalità, come il monitoraggio delle attività private dei condomini o altre forme di sorveglianza intrusiva, potrebbe non solo violare il Gdpr, ma anche infrangere norme civili e penali relative al rispetto della vita privata.

È compito dell’amministratore di condominio, come gestore dell›impianto di videosorveglianza, assicurarsi che tutte le operazioni di trattamento dei dati raccolti tramite le telecamere siano conformi al Gdpr. Questo include la minimizzazione dei dati, la garanzia della sicurezza dei dati e la trasparenza nell’informare i residenti sulle modalità e le finalità del trattamento.

È altresì essenziale che le telecamere siano posizionate in modo da non invadere la privacy individuale oltre il necessario e che le registrazioni siano conservate per un periodo limitato, salvo specifiche esigenze legate a indagini su eventi criminali.

L’articolo 1122 ter del Codice civile legittima l’installazione da un punto di vista, quindi, prettamente interno, garantendo la possibilità di procedere all’installazione anche laddove vi sia una minoranza dei condomini dissenziente, ma impone agli amministratori la responsabilità di garantire che ogni aspetto dell’installazione e dell’uso delle telecamere sia giustificato, proporzionato e conforme alle leggi sulla privacy e protezione dei dati. La collaborazione con esperti legali e professionisti della privacy è fondamentale stante le complessità di queste normative e per garantire che i diritti dei condomini siano adeguatamente protetti.

Misure di sicurezza

Le immagini raccolte devono essere protette con adeguate misure di sicurezza e conservate per un periodo limitato, generalmente non oltre sette giorni, salvo esigenze specifiche che giustifichino un periodo più lungo. È essenziale che l’accesso alle immagini sia limitato a individui specificamente autorizzati, e che tutte le attività di accesso siano registrate e monitorate per prevenire abusi.

Conclusioni

La gestione dei sistemi di videosorveglianza in ambito condominiale deve tenere da conto del rispetto della privacy individuale e delle esigenze di sicurezza collettiva. Gli amministratori di condominio devono operare in una cornice di trasparenza, responsabilità e conformità normativa, garantendo che ogni decisione relativa alla videosorveglianza sia giustificata, proporzionale e documentata, in linea con i principi del Gdpr e le normative locali. La rendicontazione (accountability) dei processi di valutazione effettuati è, quindi, la strada da percorrere per garantire il corretto uso dell’impianto e la legittimazione dell’installazione dello stesso.

di Carlo Pikler

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Autore: Carlo Pikler

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