Quando un condominio è super
Regolamento per i supercondomini
La gestione dei Supercondomini, continua a essere complessa e spesso la norma è in contrasto con quanto previsto dai regolamenti di condominio. E in mancanza di regolamento riesce difficile organizzare una gestione coordinata: alcuni proprietari ne contestano l’esistenza in mancanza di atto costitutivo.
Cerchiamo di fare chiarezza: la Cassazione ha stabilito che «per supercondominio s’intende la fattispecie legale che si riferisce a una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni (quali il viale d’accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato, eccetera) in rapporto di accessorietà con fabbricati».
Per la costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari: è sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi. La riforma del codice del condominio (legge 220/2012) ha sancito l’applicabilità della normativa condominiale anche nel supercondominio. La stessa legge fissa anche i criteri di rappresentanza: quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida e il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condòmini
(Umberto Anitori)