Spese condominiali: chi paga gli arretrati?
Vita da condominio e spese condominiali. Il condomino domanda, l’esperto risponde: Umberto Anitori, ex segretrario nazionale Anaci.
Domanda. Ho acquistato un appartamento in un condominio piuttosto caro, le cui spese condominiali (di comprese di riscaldamento) ammontano ad euro 170,00 mensili: nel mese di settembre e dal mese di ottobre ho pagato regolarmente la mia quota, ora l’amministratore mi chiede di versare euro 1638,00 di conguaglio e quote arretrate. S.A., San Giorgio a Cremano.
Risposta. Il terzo comma dell’art. 63 (già secondo comma vecchio codice) delle disposizioni di attuazione del Codice Civile recita come segue: “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.
Deducendo che è stata effettivamente comunicata all’amministratore l’avvenuta variazione di proprietà. è corretta la posizione dell’amministratore. L’acquirente, attraverso il notaio, al momento del rogito avrebbe dovuto richiedere al venditore di presentare una liberatoria in merito alle spese condominiali firmata dall’amministratore. Non avendolo fatto, oggi deve pagare il debito con il condominio salvo poi rivalersi nei confronti del venditore-debitore in quanto il rogito dovrebbe contenere l’affermazione “che l’immobile viene venduto libero da persone e cose anche interposte ed altresì franco e libero da pesi, oneri, vincoli anche di natura obbligatoria, ipoteche, privilegi iscrizioni, trascrizioni di pregiudizio, diritti di prelazione e in genere diritti di o verso terzi di qualunque natura, imposte arretrate o qualsivoglia altro obbligo di natura fiscale”. Ovviamente la rivalsa sul conguaglio dovrà essere rapportata ai giorni di possesso del venditore.