La sicurezza sul lavoro in condominio e la responsabilità dell’amministratore sono temi che assumono un’importanza crescente alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Quando vengono affidati lavori di manutenzione, ispezione o interventi sulle parti comuni dell’edificio, l’amministratore non svolge soltanto una funzione gestionale, ma può assumere un vero e proprio ruolo di garanzia nei confronti dei lavoratori incaricati. La legge vigente prevede anche la responsabilità per omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale di tutti i lavoratori sul luogo di lavoro. Ecco che cosa si può rischiare
Sicurezza sul lavoro: il quadro normativo di riferimento
La tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro è affidata alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81 del 2008, che prevede un sistema sanzionatorio fondato su contravvenzioni per le quali è applicabile il sistema premiale previsto dal decreto legislativo 758 del 1994.
Per le violazioni punite con l’ammenda, l’organo di vigilanza, accertata la violazione, detta una prescrizione, attenendosi alla quale entro il termine assegnato si ottenere una riduzione dell’ammenda e l’estinzione del reato.
Per le violazioni punite con il solo arresto, l’imputato può chiedere la sostituzione con una sanzione pecuniaria, che può essere concessa una volta che il giudice abbia verificato la rimozione delle irregolarità, delle fonti di rischio e delle conseguenze dannose del reato, salvo che non si sia già verificato un infortunio o in caso di pregresse condanne per violazioni analoghe.
L’accennato sistema premiale, ispirato dall’intenzione di valorizzare il momento preventivo rispetto a quello sanzionatorio, sarebbe stato più efficace se accompagnato da adeguati investimenti nelle attività controllo. Altrimenti, l’operatore economico privo di scrupoli preferirà risparmiare le risorse da investire in sicurezza e accettare il rischio di incorrere in sanzioni ridotte (cosiddetta monetizzazione della sicurezza).
I responsabili delle violazioni, tuttavia, in caso di infortunio, saranno chiamati a rispondere anche per delitti contro la vita o l’incolumità individuale o pubblica, oltre che per il risarcimento dei danni in sede civile: non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, infatti, equivale a cagionarlo (articolo 40, comma secondo, Codice penale). E, oltre all’appaltatore nella veste di datore di lavoro, la legge impone l’obbligo di impedire l’evento anche ad altre figure, e non si tratta sempre si di professionisti.
La prevenzione come principio cardine della normativa
In una recente pronuncia della Suprema Corte, Cassazione penale 14 maggio 2025, n. 18169, sia l’amministratrice sia i condomini sono stati ritenuti datori di lavoro ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 81 del 2008. È stata, perciò, confermata la condanna per omicidio colposo aggravato dell’amministratrice e la responsabilità civile anche del condominio a seguito del decesso, per caduta dall’altro, di un giardiniere chiamato a un’ispezione su una grondaia su cui si era accumulato fogliame che impediva il deflusso delle acque piovane.
I giudici di merito avevano riscontrato la violazione della norma che impone l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’incaricato, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
La Suprema Corte ha ribadito che i detti obblighi per il committente scattano quando la prestazione sia eseguita nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e anche per interventi a titolo di amicizia, purché obiettivamente rientranti tra le mansioni tipiche dell’impresa.
Anche nel caso di lavori in economia o qualora il committente non si ingerisca nell’esecuzione dei lavori, lo stesso deve verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
A tal fine non è sufficiente il controllo dell’iscrizione nel registro delle imprese, che è adempimento di carattere amministrativo, ma occorre la verifica della struttura organizzativa dell’impresa della sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata (Cassazione pen., 22 settembre 2020, n. 28728).
L’amministratore committente
L’amministratrice, nel caso in esame, si è difesa rilevando che nessuna deliberazione dell’assemblea le avesse riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali in ordine alla scelta dell’impresa. Non poteva, dunque, considerarsi committente.
In effetti, la riunione assembleare si era conclusa con una deliberazione di non sostituire la grondaia, sul rilievo che fosse opportuno previamente verificare la presenza di ostruzioni. I condomini, pertanto, avevano, per quanto informalmente, incaricato l’amministratrice di convocare immediatamente il giardiniere per l’ispezione.
Nel dar seguito a detto incarico, la stessa ha de facto assunto la veste di committente e, perciò, di figura di garanzia per i lavoratori, in difetto di nomina di un responsabile dei lavori, ed è incorsa in evidente culpa in eligendo affidando l’incarico di eseguire un’ispezione in quota a un soggetto privo dell’idoneità tecnico-professionale, pur sapendo che si sarebbe servito di una scala.
La responsabilità civile del condominio
La Corte di Cassazione, in relazione alla responsabilità civile del condominio chiamato in giustizio dalla parte civile, chiarisce preliminarmente che la stessa ha natura accessoria rispetto a quella penale della persona fisica. Il condominio, insomma, è responsabile per i danni conseguenti al reato consumato dall’amministratore.
Non ha avuto fortuna, poi, l’argomento secondo cui i luoghi in cui si è svolta la prestazione di lavoro non fossero nella totale disponibilità del condominio, con conseguente insussistenza di uno dei presupposti per l’applicabilità dell’articolo 26 del decreto legislativo 81 del 2008, norma che impone al committente l’obbligo di provvedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
In contrario, la Suprema Corte ha rilevato che l’ispezione che il lavoratore stava effettuando al momento dell’infortunio riguardava un bene condominiale (la grondaia ostruita), a cui il lavoratore aveva avuto accesso grazie all’assenso del proprietario dell’unità immobiliare presso la quale fu appoggiata la scala. Il rilievo è stato ritenuto sufficiente per considerare nella piena disponibilità del condominio il luogo in cui si è svolta la prestazione di lavoro.
di Avv. Pierantonio Lisi