Il condominio provvisto di termoregolazione che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica vigente decreto legislativo 14/7/2020 n. 73, cioè con le nuove tabelle millesimali del riscaldamento, va incontro a impugnazioni assembleari e sanzioni. Quindi, è obbligatorio per il condominio redigere e approvare in assemblea nuove tabelle millesimali purché siano conformi alla normativa vigente. Le delibere di approvazione delle tabelle millesimali possono essere contestate anche nella sostanza e non solo nei riguardi della norma Uni 10200, bensì con qualsivoglia metodo di calcolo. Inoltre, la mancata installazione dei sistemi di contabilizzazione individuale o dei contabilizzatori di calore su ciascun termosifone è punita con multe da 500 a 2.500 euro per ogni appartamento (articolo 16, commi 6 e 7 del Decreto legislativo 102/2014, modificato dal Decreto legislativo 73/2020).
La sentenza
In un caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Genova (sentenza 1834/2022) il criterio di ripartizione approvato dalla assemblea condominiale nel 2017 non era conforme al decreto legislativo 102/2014, così come modificato dal recente decreto legislativo n. 73/2020, in quanto, essendo comunque basato sulla Uni 10200/2015, risultava impossibile fissare a priori la suddivisione tra costi variabili (volontari) e fissi (involontari), garantendo che i primi fossero almeno il 50% del totale. Il condominio, non potendo essere considerato come già adeguato alla data di entrata in vigore del D.lgs 73/2020, era tenuto a recepire l’articolo 9 comma 1 lettera B del decreto stesso, modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici) e, in particolare, era tenuto a ripartire almeno il 50% dei consumi sulla base degli effettivi prelievi volontari.
Le modifiche
Espletata la consulenza tecnica d’ufficio e alla luce delle argomentazioni in essa contenute le delibere condominiali impugnate erano annullate, con restituzione all’attore di quanto per documenti pagato, ma non dovuto. L’articolo 9 del Decreto legislativo n. 73/2020 ha infatti sostituito l’articolo 9, comma 5, lettera D) del Decreto legislativo n. 102/2014, che adesso stabilisce che quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento, teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso attribuendo almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Diversamente, in caso di criteri vetusti o contrari la delibera può essere impugnata.
Ripartitori
Le norme Uni 10200 prevedono che la contabilizzazione indiretta del calore vada effettuata con ripartitori applicati a tutti i radiatori delle unità immobiliari e che l’energia termica consumata debba essere suddivisa in base al tipo di consumo, ossia per riscaldamento comune o per le unità immobiliari. Il primo tipo di consumo, cioè quello comune, è ripartito in base alle tabelle millesimali, mentre il secondo, delle singole unità immobiliari, è a sua volta catalogabile come consumo volontario e consumo involontario. Per consumo volontario si intende quello riguardante l’erogazione di calore dai radiatori, in base alle indicazioni dei ripartitori applicati ai radiatori stessi, mentre per consumo involontario si intende quello ascrivibile alle dispersioni termiche dell’impianto di distribuzione presente all’interno degli appartamenti (si intendono di fatto i montanti verticali di alimentazione dei radiatori). In senso conforme ai ragionamenti menzionati si pongono nell’indirizzo predominante giurisprudenziale anche le sentenze del Tribunale di Bologna (n. 20983/2017) e del Tribunale di Cuneo (n. 132/2025).
di Luca Bridi