Con l’ordinanza 1095 del 19 gennaio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della ripartizione delle spese per impianti o servizi che sono comuni solo ad alcuni condomini (il cosiddetto condominio parziale), affermando che, anche senza tabelle parziali, i millesimi generali possono essere utilizzati previa operazione aritmetica di ricalcolo sul gruppo.
La questione è giunta al vaglio della Corte dopo che un condomino aveva impugnato la delibera assembleare che aveva approvato una spesa per la sostituzione di una conduttura di scarico delle acque nere al servizio solo di alcune proprietà. Spesa ripartita in parti uguali tra i condomini interessati, anziché per millesimi di proprietà.
Dopo che il Tribunale aveva respinto la domanda, reputando corretta la ripartizione pro capite tra gli utenti della colonna di scarico, la Corte d’Appello aveva ha rigettato l’istanza del condomino, confermando così il provvedimento di primo grado.
Il condomino proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 1123 Codice civile sulla ripartizione delle spese in ambito condominiale. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte evidenziava che l’articolo, al terzo comma, dispone che «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità». Sicché la parzialità incide sull’individuazione dei soggetti tenuti a pagare e non sul come si divide all’interno del gruppo.
Inoltre, afferma la Suprema Corte, la parte finale del primo comma consente che il riparto delle spese possa essere regolato diversamente dall’autonomia privata, purché la deroga sia sorretta da un titolo convenzionale idoneo a incidere su posizioni patrimoniali soggettive, escludendo così che la «diversa convenzione» possa essere una qualunque deliberazione.
In definitiva, il fatto che siano disponibili solo le tabelle millesimali generali non impedisce che la suddivisione possa compiersi nel modo corretto.
di Avv. Ludovico Lucchi, del Foro di Milano