Revocare l’amministratore? Ci vogliono le prove
Esaminando la richiesta di revoca di un amministratore da parte di un condomino ricorrente, il Tribunale di Milano con provvedimento del 7 ottobre 2015 a firma del Presidente del Collegio Dott. Marco Manunta, ha giudicato insufficienti le motivazioni addotte senza prove, per ritenere sussistenti le gravi irregolarità di gestione, anche perché l’assemblea del condominio interpella sull’argomento ha riconfermato l’amministratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
“Il Collegio, sciogliendo la riserva di cui a verbale del 1° ottobre 2015, ritenuto che:
– il ricorrente chiede la revoca dell’amministratore del condominio, lamentando una serie di inadempimenti e di violazioni da parte dell’amministratore stesso;
– all’esito del contraddittorio e seguendo l’elenco delle censure mosse dal ricorrente stesso risulta che:
i dati relativi all’amministratore sono indicati in tutte le carte intestate, comprese le comunicazioni postali, con l’esatta denominazione della società di persone cui è affidato l’incarico di amministrare il condominio e con specifica indicazione anche del nominativo del socio accomandatario, dati che risultano chiaramente anche sulla corrispondenza intercorsa con l’odierno ricorrente;
i compensi dell’amministratore sono stati approvati nelle stesse assemblee di nomina, con indicazione del compenso spettante all’amministratore medesimo (vedi documenti prodotti dallo stesso ricorrente);
il luogo in cui si trovano i registri condominiali è inequivocabilmente identificato e identificabile nella sede della S.a.s. in Milano;
in assenza di diversa indicazione, è evidente che i documenti condominiali potevano e possono essere liberamente consultati dai condomini, previo avviso e appuntamento; non risulta, del resto, che lo studio… abbia mai opposto un rifiuto o non abbia dato riscontro a richieste di accesso alla documentazione condominiale;
i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’incarico sono documentati dal resistente, che ha allegato anche l’attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;
la mancata apertura di un conto corrente condominiale è smentita documentalmente (documento 2 del resistente)”.
Prosegue a questo punto il decreto collegiale ambrosiano ponendo in risalto quanto segue:
“… successivamente (con la delibera prodotta dal resistente stesso) è stato confermato dall’assemblea con la prescritta maggioranza; è, quindi, intervenuto un nuovo mandato, rispetto al quale risulta rispettato anche l’obbligo di apertura del conto corrente intestato al condominio
: l’omesso inserimento all’ordine del giorno dell’assemblea del 9 febbraio 2015 della nomina dell’amministratore è conforme alla nuova disciplina… in carica dell’amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea medesima; la mancata convocazione di assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione introdotta dall’odierno ricorrente non costituisce omissione rilevante: in effetti, nessun giudizio contenzioso è stato introdotto dal ricorrente nei confronti del condominio a seguito della mancata partecipazione alla mediazione; le uniche censure sollevate… si limitano ad investire l’operato dell’amministratore e, in effetti, sono state fatte valere in questa sede di volontaria giurisdizione;
il condominio , quindi, non era e non è parte del contenzioso e alla presente procedura non è neppure applicabile l’obbligo della mediazione obbligatoria (vedi art. 71 quater Disp. Att. c.c.);
l’assemblea per l’eventuale revoca dell’amministratore è stata convocata e si è tenuta, concludendosi con la riconferma e/o nuova nomina del resistente; delibera adottata con i quorum di legge;
– alla luce di quanto precede emerge evidente che non sussistono le gravi irregolarità richieste dall’art. 1129 c.c. ai fini della revoca dell’amministratore;
– deve pronunciarsi la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di procedura, pur trattandosi di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. sent. n. 1274 del 13.3.1989);
PQM
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del procedimento, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge. Si comunichi.
Milano, li 7 ottobre 2015.