Privacy e videocamere di sorveglianza negli stabili
Privacy: il Garante detta le regole per disciplinare le esigenze di trasparenza e di riservatezza all’interno dei condomini. Su Per questo ha predisposto un sintetico manuale che affronta i temi più rilevanti e ricorrenti in materia di trattamento di dati personali all’interno del condominio. Tra i punti chiave è la considerazione che il condominio costituisce, oltre che un ente di gestione nella sua applicazione concreta, anche una realtà di fatto in cui convivono molte persone, dove è essenziale un giusto equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno, come garantito dal relativo Codice approvato (D.Lgs. 196/2003). Nel merito, la guida è suddivisa in otto capitoli dedicati, rispettivamente, all’amministratore, all’assemblea, alla bacheca condominiale, alla gestione trasparente nel condominio, alla videosorveglianza, al condominio digitale, al diritto di accesso ai propri dati e altri diritti.
L’amministratore. In generale e nel contesto delle sue attribuzioni demandate dal codice civile, l’amministratore può trattare soltanto le informazioni personali «pertinenti e non eccedenti» le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Per esempio, si possono usare i dati anagrafici e gli indirizzi dei condomini nonché i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà, mentre non possono essere trattati i dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni. Lo stesso amministratore può utilizzare i numeri di telefono fisso, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, ma solo se sono già indicati in elenchi pubblici (come le Pagine bianche o le Pagine gialle) oppure se l’interessato ne ha dato il proprio consenso. In particolare, la legge (220/2012) stabilisce che l’amministratore, contestualmente all’accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell’incarico, sia tenuto a comunicare ai condomini, tra le varie informazioni, anche i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, la denominazione e la sede legale (art. 1129, comma 2, cod. civ.). Inoltre, le generalità, il domicilio e i recapiti, inclusi quelli telefonici, dell’amministratore devono, tra l’altro, essere affisse all’ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito (art. 1129, commi 5 e 6, cod. civ.).
L’assemblea. Alle sedute assembleari tenute durante l’anno possono partecipare anche soggetti diversi dai condomini, come professionisti e consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere oppure alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (per esempio, le spese del riscaldamento ex artt. 9 e 10 della legge 392/1978). In termini generali, il «consenso» da tali soggetti estranei all’ente condominio consiste nella loro libera manifestazione della volontà con cui accettano un determinato trattamento di dati che lo riguardano, sul quale sono stati preventivamente informati. È sufficiente che tale consenso sia documentato, a meno che il trattamento riguardi dati sensibili, perché, in quest’ultimo caso, occorre che il consenso sia rilasciato per iscritto dall’interessato, sempre dopo aver ricevuto un’idonea informativa.
La videosorveglianza. L’apposizione di telecamere è disciplinata diversamente secondo si tratti di un’iniziativa del singolo o dell’assemblea. Nel primo caso, se l’installazione di sistemi di videosorveglianza è effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. Per esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza salve le norme di tutela in sede penalistica. Nel secondo caso, se il sistema di videosorveglianza è installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy. In particolare, occorre segnalare le telecamere con appositi cartelli, le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, per tempi di conservazione superiori ai sette giorni, è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante, le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage ecc.), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.), i dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). In proposito, si segnala che la riforma del 2013 ha finalmente colmato un vuoto normativo, più volte segnalato dal Garante della privacy al Parlamento e al Governo, relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale sulle parti comuni dell’edificio. Attualmente si prevede che l’assemblea possa deliberare in tal senso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1122-ter cod. civ., che rinvia alla maggioranza qualificata dell’art. 1136, comma 2, cod. civ.).
In realtà il vademecum è a scopo prevalentemente divulgativo, e non fa altro che riprendere alcuni interventi dello stesso Garante-della privacy in materia di condominio (tra gli altri, Amministrazione dei condominii, del 18 maggio 2006 e Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).
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