Parcheggio in cortile: posti auto decisi a maggioranza?
Posti auto in cortile decisi maggioranza
Interessante sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di due condomini avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso alla sentenza del Tribunale della capitale che non aveva accolto la richiesta di annullamento di una delibera condominiale che, al fine deregolarne l’uso, aveva deciso di assegnare negli spazi comuni un posto auto per ogni condomino proprietario di box. Gli Ermellini hanno confermato quanto deciso dalla corte di merito asserendo che, come la Cassazione, ha più volte ribadito, «la delibera dell’assemblea condominiale che assegna i singoli posti auto ricavati nell’area cortiliva comune, senza però attribuire agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata, è validamente approvata a maggioranza, non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei consensi, in quanto essa disciplina le modalità di uso del bene comune, e si limita a renderne più ordinato e razionale il godimento paritario ne peraltro, l’assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di ognuno dei condomini,dovendosi tali delibere qualificare nulle Deve ulteriormente partirsi dalla premessa (ancora di recente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 6 – 2, 08/03/2017, n. 5831) che l’area esterna di un edificio condominiale, della quale manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, va ritenuta di presunta natura condominiale, ai sensi dell’art. 1117 c.c. Sicchè, il condomino che impugni una deliberazione dell’assemblea, la quale abbia individuato ed assegnato gli spazi da adibire a parcheggio delle autovetture condominiali, deducendo che tale assegnazione abbia comportato un’indebita ingerenza in aree del cortile antistante il fabbricato di sua proprietà esclusiva, deve dimostrarne il relativo titolo costitutivo, in modo da superare la presunzione di attribuzione di cui all’art. 1117 c.c.». Infatti,non viene ritenuta valida una precedente assemblea che in assenza di due condomini aveva attribuito ai proprietari dei box i diritti reali sulle parti comuni antistanti i box.