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Norme antincendio e novità per le autorimesse

Il decreto ministeriale 151/2011 è la nuova legge generale in materia di attività soggette alla prevenzione incendi in Italia. Il provvedimento fa distinzioni per ogni attività soggetta solo sul tipo di controllo sulla pratica antincendio in funzione dell’entità di rischio dell’attività (A, B, o C). Tutte comunque poi rispondono alla specifica regola tecnica. Di interesse più immediato è l’allegato 1 del decreto, che elenca le attività e i criteri soggetti alle prescrizioni e ai controlli di prevenzioni incendi.

Per esempio, le autorimesse a uso privato hanno limiti diversi per rientrare nelle attività soggette a controllo. Nel precedente decreto (DM 16/2/1982) l’unico parametro per far ricadere un’autorimessa privata alla prevenzione incendi era la capacità di parcamento (fino a nove auto). Ora, invece, il nuovo decreto riporta solo il criterio minimo legato alla superficie, superiore a 300 metri quadri. La tabella riporta l’estratto dell’allegato 1 che al n°75 descrive le autorimesse.garage

In molte autorimesse anche molto ampie (per edifici di uso residenziale) che prima non risultavano dover rispondere alla normativa di prevenzioni incendi, in quanto per le stesse veniva dichiarato un numero di auto parcheggiate inferiore a nove, ora devono rispettarla in quanto superano i 300 metri quadri. Oltre questa soglia, quindi, tutte le autorimesse devono rispettare le prescrizioni del DM 1/2/1986 relativo a «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili». Questa regola tecnica riporta tutti i dettami da rispettare da parte dell’attività soggetta (vie di esodo, sistemi di rivelazione, impianti di spegnimento, sistema evacuazione fumi, reazione al fuoco dei rivestimenti…) comprese la classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti o di compartimentazione. Continua, invece, a far distinzione sui posti auto la regola tecnica (DM 1/2/1986) che differenzia le autorimesse tra quelle con meno di nove posti a quelle con più auto ricoverate, richiedendo prescrizioni diverse per alcuni aspetti.

Per esempio, per la classe di resistenza al fuoco delle strutture, con meno di nove posti auto sono previste strutture portanti/separanti R/REI 60. Invece, da dieci auto in su sono necessarie strutture portanti/separanti R/REI 120, oppure R/REI 90 se è presente un impianto fisso di spegnimento automatico.

Michele Chiarato, Edilteco

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Autore: Virginia Gambino

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