Mediazione condominiale: novità su tempi, digitalizzazione e delega

Il dlgs 216/2024 segna un avanzamento nella regolamentazione della mediazione condominiale, rendendola più efficiente e adeguata alle sfide contemporanee.
Negli ultimi anni, la mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali ha subito significative trasformazioni, culminate con l’emanazione del decreto legislativo 216/2024. Questo intervento normativo mira a incrementare l’efficienza dei procedimenti di mediazione condominiale, riducendone al contempo i tempi di gestione.
Cosa cambia con il dlgs 216/2024 sulla mediazione condominiale?
Un aspetto centrale della riforma riguarda la durata del procedimento (disciplinata dall’articolo 6), standardizzata in sei mesi, con possibilità di proroghe trimestrali. Tuttavia, tali proroghe sono soggette a stringenti vincoli temporali e, per le mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice, è ammessa una sola estensione.
Tale impostazione è finalizzata a contemperare l’esigenza di tempi congrui con l’obiettivo di evitare utilizzi dilatori della mediazione.
Una distinzione essenziale è stata introdotta tra mediazione volontaria e obbligatoria: la prima consente una gestione temporale più elastica, mentre la seconda è soggetta a regole rigorose per garantire tempestività e certezza. La normativa dispone, inoltre, che il procedimento prosegua durante il periodo feriale, in ottemperanza al principio di continuità.
Digitalizzazione della mediazione condominiale
La digitalizzazione costituisce una delle principali innovazioni della riforma. In base agli articoli 8-bis (Mediazione in modalità telematica) e 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto) del dlgs 28/2010, è ora possibile svolgere l’intero procedimento in modalità telematica, previa approvazione consensuale delle parti. Questa misura favorisce una significativa riduzione di costi e tempi, rendendo la mediazione più accessibile.
Gli incontri telematici devono garantire un’interazione completa mediante sistemi audiovisivi, mentre gli atti possono essere sottoscritti digitalmente o, in alternativa, con modalità analogiche qualora prescritto dal mediatore. Questa evoluzione rappresenta un significativo progresso tecnologico e giuridico, bilanciando semplicità procedurale e sicurezza normativa.
Viene anche detto che: “Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”.
Delega e rappresentanza
L’articolo 8, comma 4-bis del dlgs 28/2010 disciplina in modo puntuale la delega nel procedimento di mediazione. Questa dev’essere formalizzata per iscritto e corredata da un documento identificativo del delegante.
Per atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari, è necessaria l’autenticazione notarile. In ambito condominiale, l’amministratore dispone di ampie facoltà operative, potendo partecipare alla mediazione senza preventiva autorizzazione assembleare. Qualora decida di delegare, deve attenersi ai requisiti formali previsti dalla normativa.
Coordinamento con i termini per l’impugnazione delle delibere
Il coordinamento tra mediazione e termini di decadenza per l’impugnazione delle delibere condominiali rappresenta un aspetto critico della riforma. In base all’articolo 1137 del codice civile, il termine di 30 giorni per l’impugnazione è sospeso a partire dalla comunicazione dell’istanza di mediazione. Il legislatore ha ora introdotto l’articolo 11, comma 4 bis, a mente del quale: “Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale dev’essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
In caso di esito negativo, dunque, il termine di decadenza esso riprende a decorrere ex novo dalla data del verbale conclusivo.

Autore | Avv. Rosario Dolce
Tale disposizione tutela i diritti dei condomini, subordinando però l’effetto sospensivo alla tempestiva comunicazione dell’istanza.
Conclusioni
Il dlgs 216/2024 segna, dunque, un avanzamento nella regolamentazione della mediazione condominiale, rendendola più efficiente e adeguata alle sfide contemporanee. La chiarezza normativa e l’introduzione di strumenti digitali rafforzano il ruolo della mediazione quale strumento privilegiato per la risoluzione rapida ed economica dei conflitti, contribuendo altresì alla decongestione del sistema giudiziario.