Ma che pasticcio la sicurezza addossata all’amministratore
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (numero 35534 del 25 agosto 2015) ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro il committente è sempre responsabile dei rischi generici. Ma questa decisione crea non pochi dubbi nella attribuzione di responsabilità dell’amministratore di condominio nella gestione degli interventi. Infatti, la Cassazione ha respinto un ricorso contro il pronunciamento della Corte d’Appello di Lecce, che aveva ritenuto responsabile il committente per l’infortunio occorso a un lavoratore autonomo. Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha evidenziato che la tutela del diritto alla salute impone i medesimi parametri di sicurezza stabiliti per i subordinati anche per ogni altri tipo di lavoratore. Ricorda, inoltre che, in quanto diretto esecutore dei lavori, il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza nel luogo dell’opera anche ai soggetti che nell’impresa prestavano il proprio contributo professionale in via autonoma. Dato che è acclarato che l’amministratore di condominio ai fini della sicurezza sul lavoro è il legale rappresentante del committente, sulla base di questa sentenza è responsabile della sicurezza anche nel caso affidi l’appalto a un lavoratore autonomo, abilitato all’intervento richiesto: elettricista, idraulico o manutentore in genere. In definitiva, per poter essere garantita la sicurezza in ogni intervento dovrebbe nominare sempre un responsabile della sicurezza, cosa che comporterebbe un notevole aggravio di spesa per ogni minimo intervento. Ci si augura che il principio espresso con la sentenza succitato sia applicabile solo agli appalti che prevedano la nomina di un responsabile della sicurezza. Umberto Anitori