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Le regole per un ascensore sicuro

Vano interno di un ascensore

L’ascensore, o meglio, gli impianti di elevazione già esistevano al tempo dei romani: nelle arene esistevano impianti di elevazione manuali, azionati dagli schiavi attraverso l’uso di carrucole, per il trasporto di animali e dei gladiatori. L’ascensore moderno nasce nell’Ottocento, con la rivoluzione industriale, quando furono applicati al meccanismo di salita e discesa motori a vapore o idraulici. Ma la vera svolta nella progettazione degli ascensori si ebbe nel 1853, quando l’inventore statunitense Elisha Otis depositò il brevetto di un sistema di sicurezza a paracadute, destinato a impedire la caduta violenta della cabina in caso di guasto o rotture ai cavi. Da allora la progettazione e la scelta degli ascensori è stata sempre più orientata verso la sicurezza, come dimostrano anche le recenti normative introdotte.

Sicurezza

Sia per il processo di installazione sia per la manutenzione degli impianti elevatori bisogna rispettare rigorose norme di sicurezza, oltre che le norme edilizie e urbanistiche vigenti. L’impianto elevatore deve essere progettato e installato secondo le disposizioni della direttiva ascensori 95/16/Ce (oggi abrogata e sostituita dalla nuova direttiva ascensori 2014/33/Ue) e del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.169 (Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori). Ai fini normativi il Dpr 162/1999 stabilisce che l’impresa installatrice dopo aver eseguito l’installazione debba rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione Ce di conformità.

Inoltre, identifica nel proprietario o nell’amministratore di condominio di un edificio i responsabili della sicurezza dell’impianto e della sua regolare e periodica manutenzione da affidare «a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata». Dal marzo 2015 è in vigore il decreto del Presidente della Repubblica che modifica alcuni aspetti del Dpr 162/99 e si applica a tutte le tipologie di ascensori, sia per il servizio privato sia per il servizio pubblico. Il decreto 101/2015, in attuazione con quanto previsto dal Dpr 8/2015, aggiorna invece le procedure per l’apertura di un impianto di elevazione pubblico e stabilisce prove di corretto funzionamento da effettuare con cadenza periodica.

Infine, dal 30 marzo 2017 è in vigore il Dpr (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori), che garantisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità e nuovi obblighi per installatori, fabbricati, importatori e distributori.

Manutenzione di un ascensore

Manutenzione di un ascensore

I requisiti

Nell’allegato sono elencati tutti i requisiti che gli ascensori devono soddisfare come l’accesso e l’uso da parte dei disabili, la riduzione del rischio di caduta della cabina, le soluzioni in caso d’interruzione dell’alimentazione di energia o di guasto dei componenti e l’attivazione di un sistema di comunicazione bidirezionale che consenta di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.

Nel 2014 il Comitato Europeo di Normazione ha pubblicato due nuove norme, la En 81-20 e la En 81-50, tradotte e pubblicate dell’Uni, e obbligatorie per tutti i nuovi ascensori collaudati a partire dal 1 settembre 2017. Le norme europee citate stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e si applicano agli impianti elettrici (sia a frizione sia a tamburo) sia a quelli idraulici. Il cuore della normativa sono i requisiti di sicurezza migliorati per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione. La norma En 81-20 definisce i requisiti tecnici per la costruzione degli ascensori, mentre la 81-50 si riferisce alle regole di progettazione, ai calcoli ed alle prove dei componenti per realizzare tale impianto. Nello specifico le novità introdotte riguardano:

  • Sicurezza e comfort per gli utenti
    • Maggiore illuminazione in cabina sia durante l’operatività che in emergenza
    • Distanza ridotta tra i raggi della barriera di fotocellule per evitare le collisioni con oggetti piccoli
    • Resistenza e durata delle pareti di cabina e delle porte di piano e di cabina
  • Sicurezza per il personale addetto alla manutenzione:
    • Requisiti per i manutentori in operatività in testata e in fossa
    • Illuminazione nel vano corsa
    • Resistenza ed altezza della balaustra sul tetto di cabina
    • Requisiti per gli stop di sicurezza in fossa

Dal 12 dicembre 2017 è in vigore la legge Europea 2017 che contiene le nuove regole per conseguire l’abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi.

Manutenzione e ammodernamento

È importante evidenziare che, se si effettuano interventi di riparazione sugli ascensori con sostituzione di parti danneggiate, oppure interventi di ammodernamento più o meno estesi, l’impresa abilitata ha l’obbligo, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n.37, di eseguire i lavori nel rispetto della regola dell’arte e di consegnare al proprietario o all’amministratore di condominio la relativa dichiarazione di conformità, dove dovrà indicare le norme di buona tecnica eventualmente applicate. Per quanto riguarda gli interventi di modifica o modernizzazione, le norme tecniche di riferimento sono quelle della famiglia Uni 10411:

  • Uni 10411-1 (Modifiche ad ascensori elettrici non conformi alla Direttiva 95/16/Ce)
  • Uni 10411-2 (Modifiche ad ascensori idraulici non conformi alla Direttiva 95/16/Ce)
  • Uni 10411-3 (Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/ Ce e alla Uni En 81-1)
  • Uni 10411-4 (Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/ Ce e alla Uni En 81-2)
  • Uni 10411-5 (Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/ Ce o alla Direttiva 2014/33/Ue e non conformi alla Uni En 81-1)
  • Uni 10411-6 (Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/ Ce o alla Direttiva 2014/33/Ue e non conformi alla Uni En 81-2”.

Qualora si intenda non solo riparare o modernizzare l’impianto ma anche innalzarne il livello di sicurezza, per portarlo laddove possibile a quello richiesto per gli impianti di nuova installazione conformi alla direttiva europea, la norma di riferimento è la Uni En 81-80 (Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per i passeggeri e degli ascensori per merci esistenti).

Mettere in funzione un ascensore

Per essere messo in funzione, qualsiasi nuovo impianto di elevazione deve essere dichiarato conforme alla legislazione vigente e superare una serie di verifiche tecniche e burocratiche imprescindibili, che coinvolgono i due attori principali:

  • L’impresa installatrice dell’impianto che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore nello stabile di destinazione
  • Il proprietario dello stabile o meglio l’amministratore di condominio che stipula il contratto di manutenzione

Sintetizzando, i passaggi necessari sono:

  • Ottenere la dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice
  • Incaricare un organismo di certificazione notificato, oppure l’Asl di competenza, per l’esecuzione delle verifiche periodiche di sicurezza (cadenza biennale)
  • Stipulare il contratto di manutenzione con un’azienda specializzata che deve provvedere con personale qualificato

Soddisfatti questi tre requisiti, il proprietario o l’amministratore di condominio deve comunicare la messa in esercizio dell’impianto al Comune competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di conformità da parte dell’impresa installatrice.

Giancarmine Nastari

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Autore: giusepperossi

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