L’amministratore esperto in tribunale
Un decreto del ministero della Giustizia ha allargato ai professionisti della gestione immobiliare l’accesso all’albo dei Consulenti tecnici d’ufficio per la magistratura. Ecco che cosa cambia e come iscriversi
Il decreto del ministero della Giustizia numero 109 del 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2023, nel rinnovare la disciplina della figura del Consulente tecnico d’ufficio (Ctu), presenta un’importante novità che riguarda, finalmente, anche gli amministratori di condominio. Infatti, d’ora in avanti sarà possibile, per gli amministratori di condominio interessati alla consulenza in ambito giuridico, l’iscrizione all’albo dei Ctu, istituito presso ogni tribunale
Riconoscimento
Questo rappresenta una conquista nella battaglia per il riconoscimento della professionalità dell’amministratore di condominio: fino a oggi l’iscrizione all’albo dei Ctu era prerogativa di chi era già iscritto a collegi, albi, ordini (geometri, ragionieri, ingegneri), mentre il decreto apre ora la possibilità anche a chi esercita l’attività ai sensi della legge 4/13.
La novità riguarda non solo gli amministratori, ma tutte le professioni non regolamentate, ed è di grande importanza per promuovere la qualità della consulenza tecnica in ambito legale. In ambito condominiale si colma una lacuna che appariva inspiegabile e incongruente perché, esclusi gli amministratori professionisti, spesso in ausilio ai giudici, per perizie, analisi e valutazioni, venivano interpellati tecnici che solo indirettamente potevano avere esperienza e competenze adeguate in materia condominiale.
Opportunità
Innegabile che questa novità rappresenti un’opportunità professionale ulteriore per chi fosse interessato alla consulenza nella Categoria Edilizia, Settore di specializzazione Condominio e Tabelle millesimali.
Il decreto all’articolo 4 comma 1 indica in modo tassativo i requisiti che deve possedere chi voglia iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale: oltre agli iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, i professionisti che esercitano professioni non regolamentate devono essere iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure a una delle associazioni professionali incluse nell’elenco detenuto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il decreto riconosce il ruolo svolto dalle associazioni professionali, di cui alla legge n. 4/2013, che rilasciano attestati di qualità e qualificazione professionale ai propri membri, confermando la loro importanza nel panorama professionale. Quindi, l’amministratore di condominio che sia iscritto a una associazione e che abbia adempiuto all’obbligo di formazione continua (minimo 15 ore annuali), nel rispetto comunque degli altri requisiti, si può iscrivere all’albo dei Consulenti tecnici di ufficio
Competenza
Il requisito della speciale competenza tecnica di cui alla lettera d) è regolato dall’articolo 4 comma 4 Dm 109/23 e sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
L’amministratore deve essere di condotta morale ineccepibile e dotato di speciale competenza tecnica, oltre ad avere residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, numero 526 nel circondario del tribunale.
Nella domanda di iscrizione all’albo l’amministratore deve indicare mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità, la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione, oltre alle proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto oltre alla dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari.
La domanda di iscrizione
Il professionista deve essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali e dovrà dettagliare l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni. Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno e il comitato ha tempo per valutarle 180 giorni dalla presentazione.
di Daniela Zeba