L’amministratore deve vigilare sulla sicurezza dei lavoratori autonomi
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione la n. 35534 del 25 agosto 2015 ha stabilito che in caso di infortunio sul lavoro il committente è sempre responsabile dei rischi generici. La sentenza crea non pochi dubbi nella attribuzione di responsabilità dell’amministratore di condominio nella gestione degli interventi. Infatti, la Cassazione ha respinto un ricorso contro il pronunciamento della Corte d’Appello di Lecce, che aveva ritenuto responsabile il committente per l’infortunio occorso ad un lavoratore autonomo. Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha evidenziato che la tutela del diritto alla salute impone i medesimi parametri di sicurezza stabiliti per i subordinati anche per ogni altri tipo di lavoratore.
Ricorda inoltre che, in quanto diretto esecutore dei lavori, il datore di lavoro doveva garantire la sicurezza nel luogo di lavoro anche ai soggetti che nell’impresa prestavano opera in via autonoma. Essendo acclarato che l’amministratore di condominio ai fini della sicurezza sul lavoro è il legale rappresentante del committente, sulla base di questa sentenza è responsabile della sicurezza anche nel caso affidi l’appalto ad un lavoratore autonomo, abilitato all’intervento richiesto, come elettricista, idraulico e manutentore in genere. Un definitiva, per poter essere garantita la sicurezza in ogni intervento dovrebbe nominare sempre un responsabile della sicurezza, i che comporterebbe un notevole aggravio di spesa per ogni minimo intervento. Ci si augura che il principio espresso con la sentenza succitato sia applicabile solo agli appalti che prevedano la nomina di un responsabile della sicurezza.