La direttiva Case Green nota come Energy Performance of Building Directive (EPBD IV), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l’8 maggio 2024 ed entrata in vigore il 28 maggio, si inserisce nel contesto del grande piano europeo per la transizione energetica, chiamato Green Deal, ed è parte integrante del pacchetto di riforme Fit for 55. L’obiettivo è ridurre in maniera sostanziale il consumo energetico e le emissioni di gas inquinanti del patrimonio edilizio nel corso degli anni, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050.
L’ultima versione del EPBD vuole quindi dare una spinta rilevante alla riqualificazione energetica del patrimonio costruito, in quanto per le sue basse prestazioni energetiche rappresenta ad oggi uno dei comparti più impattanti sulle emissioni e sui consumi di energia. Secondo i dati contenuti nella direttiva, gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’Unione e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, mentre il 75% degli edifici dell’Unione è tuttora inefficiente sul piano energetico. Le basse prestazioni del patrimonio costruito sono direttamente riconducibili alle modalità di approvvigionamento dell’energia consumata per raffreddare e riscaldare gli edifici, che risultano per oltre due terzi provenire da combustibili fossili. La Direttiva mira pertanto a incrementare il tasso di ristrutturazione energetica degli edifici, puntando a raddoppiarlo entro il 2030, e a ridurre considerevolmente le emissioni, con un obiettivo fissato al 55% a livello di gas serra rispetto al 1990 entro il 2030, da cui il programma Fit for 55.
Cosa significa Casa Green
Le case green alle quali la direttiva guarda rappresentano una generazione di edifici all’avanguardia, strutturati e progettati sulla base della loro efficienza dal punto di vista soprattutto energetico, con ricadute dirette positive sull’ambiente, sul comfort e sui costi energetici di chi vi abita. La direttiva li definisce come:
- edifici a emissioni zero o quasi: generano una domanda molto bassa di energia e quella richiesta è coperta da fonti rinnovabili (energia che può essere generata in loco mediante la predisposizione di pannelli fotovoltaici ad esempio sul tetto, fornita da una comunità energetica, o provenire da un sistema efficiente di teleriscaldamento/teleraffrescamento, o da altre fonti prive di carbonio);
- edifici che limitano/eliminano l’uso di combustibili fossili e di conseguenza non producono emissioni di carbonio da combustibili fossili sul sito;
- edifici ottimizzati per la produzione di energia solare, ovvero progettati per massimizzare l’uso dell’irraggiamento solare attraverso l’installazione di tecnologie solari efficienti e convenienti;
- edifici che contribuiscono mediante i loro meccanismi alla flessibilità della domanda sostenendo un sistema energetico più affidabile, sostenibile ed efficiente.
Le scadenze
Per raggiungere l’obiettivo prefissato di efficientamento energetico del patrimonio costruito, con l’obiettivo di ridurre l’impatto di questo sull’ambiente, l’Unione Europea ha fissato una serie di obiettivi da raggiungere da parte degli stati membri, distribuiti in vari step illustrati ed approfonditi di seguito.

2025
- Il primissimo step (già recepito dall’Italia e illustrato nelle pagine precedenti) è l’obbligo di sospensione degli incentivi fiscali per l’installazione di caldaie alimentate a combustibile fossile secondo quanto riportato nell’articolo 17, paragrafo 15 della direttiva.
- Obbligo per gli Stati Membri di presentare la prima proposta del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici entro il 31° dicembre 2025.
2026
- Obbligo per gli Stati Membri di presentare il Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici approvato entro il 31 dicembre.
- Prima scadenza relativa agli impianti solari per la produzione di energia rinnovabile. Gli edifici di nuova costruzione pubblici e non residenziali saranno obbligati ad installare impianti solari qualora la superficie di copertura utile risulti maggiore di 250 mq.
- Obbligo di installare almeno un punto di ricarica per i veicoli elettrici ogni 10 posti auto per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto.
2027
- Obbligo di installare entro il 31 dicembre impianti solari su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati.
- Obbligo di installare entro il 31 dicembre 2027 impianti solari sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie superiore a 500 metri quadrati in caso di ristrutturazione significativa.
- Dal 1° gennaio 2027 l’Italia deve definire una tabella di marcia a livello nazionale per introdurre i valori limite del GWP totale cumulativo per gli edifici di nuova costruzione.
2028
- A decorrere dal 1° gennaio 2028 gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni.
- Obbligo di installare entro il 31 dicembre 2028 impianti solari su edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 750 metri quadrati.
- Obbligo del calcolo del GWP durante il ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione con una superficie superiore a 1.000 mq.
2029
- Obbligo di installare impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali.
- Obbligo di installare impianti solari su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.
2030
- Obbligo di installare entro il 2030 impianti solari su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 250 metri quadrati.
- Per il medesimo anno a decorrere dal 1° gennaio anche tutti gli edifici di nuova costruzione (non solo quelli pubblici) dovranno essere a emissione zero.
- Entro il 31 dicembre 2030 la direttiva prevede l’obbligo di ridurre complessivamente, attraverso interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio residenziale e non, il consumo medio di energia primaria in kWh/(mq.a) del 16% rispetto al 2020.
2033
- Entro il 2033 l’obbligo di riduzione del consumo medio di energia primaria aumenterà al 26% rispetto a quanto registrato nel 2020 per il patrimonio non residenziale.
2035
- L’obbligo di riduzione del consumo medio di energia primaria rispetto al 2020 dovrà raggiungere almeno il 20-22% per l’intero parco immobiliare residenziale.
2040
- Entro il 2040 non sarà più possibile inoltre produrre, commercializzare e installare caldaie a combustibili fossili se non abbinate ad altre tecnologie rinnovabili.
2050
- Rappresenta l’anno dove, applicando gli obblighi precedentemente illustrati, gli Stati membri raggiungeranno la neutralità climatica del patrimonio immobiliare.

che al costruito
Quali immobili possono essere esclusi
La direttiva introduce la possibilità di escludere dal rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica una serie di immobili che per loro natura risultano di difficile attuazione. Tra questi sono riportati:
- monumenti;
- edifici con valore storico e architettonico;
- chiese e luoghi di culto;
- edifici ad uso temporaneo;
- seconde case utilizzate per meno di 4 mesi all’anno;
- abitazioni unifamiliari di superficie inferiore a 50mq;
- edifici agricoli.
I condomini, a esclusione di quelli vincolati, rientrano quindi nei casi di rinnovamento richiesto dalla direttiva.
Su quali immobili è prioritario intervenire
La direttiva dà spazio a ciascuno Stato membro di definire su quali immobili si andrà a intervenire prioritariamente. Tuttavia, si pone attenzione con maggior intensità agli edifici inefficienti energeticamente, che sono spesso tra l’altro quelli legati a povertà energetica e problemi sociali. In questo ambito la presenza di famiglie vulnerabili, spesso residenti in immobili energivori, determina costi energetici elevati che le famiglie non riescono a sostenere, alimentando la loro condizione di povertà. A tale riguardo, l’Unione Europea ha creato un Fondo sociale per il clima, funzionale proprio ad aiutare le famiglie vulnerabili colpite da povertà energetica. Tra gli elementi che finanzierà il fondo vi saranno incentivi mirati per la ristrutturazione e il passaggio a fonti rinnovabili di questi edifici.
Quali azioni dovranno essere messe in campo
Poiché il principio alla base della direttiva è l’efficienza energetica, gli interventi che saranno alla base del programma di ristrutturazione edilizia per il raggiungimento degli obiettivi e che coinvolgeranno in prima linea i condomini italiani (in particolare quelli più energivori) sono i seguenti:
- installazione di energie rinnovabili quali ad esempio impianti come pannelli fotovoltaici e solari, impianti a biomassa e pompe di calore;
- isolamento termico e quant’altro migliori le prestazioni termiche dell’edificio (ombreggiamento e tecniche di raffreddamento passive, infissi);
- sostituzione di sistemi di riscaldamento obsoleti con eliminazione di modalità ad utilizzo di combustibili fossili verso impianti a zero emissioni;
- inserimento di soluzioni innovative di automazione e controllo dell’edificio in grado di monitorare i consumi, migliorare le prestazioni dell’edificio e la sua gestione, analizzare e regolarne le caratteristiche energetiche e di consumo.
La Direttiva chiede agli Stati Membri di sostenere – mediante misure finanziarie, fiscali, amministrative e tecniche – le ristrutturazioni profonde. Si tratta di ristrutturazioni che determinano almeno una riduzione del 60% del consumo di energia primaria. Per sostenere le ristrutturazioni profonde, oltre agli incentivi mirati è stato chiesto agli Stati membri di introdurre lo strumento del passaporto di ristrutturazione. Si tratta di uno strumento che, per fasi successive, definisce la tabella di marcia per gli interventi da effettuare per la ristrutturazione profonda dell’edificio e i cui contenuti specifici sono riportati nell’allegato VIII della direttiva. È uno strumento che, se adottato, rappresenta un utile e importante aiuto per l’amministratore condominiale, in quanto facilita la programmazione e la definizione degli interventi e dei tempi correlati.
Nello specifico, il passaporto di ristrutturazione viene redatto da un esperto qualificato e deve contenere al suo interno le seguenti informazioni:
- lo stato attuale della prestazione energetica dell’edificio;
- la tabella di marcia con fasi e tempi per la ristrutturazione dell’edificio;
- la quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- le opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni, nonché i benefici in termini di salute e comfort, qualità degli ambienti interni e miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti.
Il Passaporto di ristrutturazione è uno strumento facoltativo e sarà l’Italia che potrà definirne o meno l’obbligatorietà.
Il ruolo dello stato
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, ogni Stato membro dovrà stabilire un Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici che includa obiettivi misurabili e scadenze.
Il piano conterrà nello specifico:
- il censimento del parco immobiliare esistente per tipi e quote di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti, utilizzando anche campionamenti statistici, e la banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica, delle barriere e dei fallimenti di mercato, delle capacità dei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile, nonché della quota di famiglie vulnerabili;
- una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili, con un focus anche sul numero di persone in condizione di povertà energetica;
- una rassegna delle politiche e delle misure attuate e previste a sostegno dell’esecuzione di quanto indicato nella tabella stessa, in vista del raggiungimento delle neutralità climatica entro il 2050;
- una panoramica del fabbisogno d’investimenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento e delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici;
- le soglie per le emissioni operative di gas a effetto serra e per il consumo annuo di energia primaria stabilite per gli edifici a emissioni zero, per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati;
- una definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici i quali rappresentano requisiti funzionali ad assicurare la profondità necessaria nelle ristrutturazioni. Tali requisiti vanno applicati a edifici di nuova costruzione, esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti, elementi edilizi facenti parte dell’involucro dell’edificio e sistemi tecnici per l’edilizia quando vengono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
- le norme minime di prestazione energetica stabilite, uno strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, che dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale.
Come cambia l’attestato di prestazione energetica
L’articolo 19 della Direttiva 1275/2024 stabilisce, inoltre, la necessità da parte degli Stati membri di conformare le modalità di redigere le attestazioni energetiche, al modello riportato nell’allegato V della direttiva (entro il 30 maggio 2026). La novità principale è la ripartizione della classe energetica in una scala chiusa che va dalla A alla G.
La lettera A corrisponde alla classe con le prestazioni migliori (a emissioni zero), mentre la classe G a quella con le prestazioni peggiori. Vi è la possibilità di definire un’ulteriore classe A+ per quegli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto agli edifici a emissioni zero e che generano più energia rinnovabile di quanto necessaria al suo funzionamento. Anziché la classe A, per identificare gli edifici a emissioni zero, esiste la possibilità di usare la classe A0, se è stato cos. deciso dallo Stato membro entro il 29 maggio 2026.
Una sezione nuova della certificazione energetica riguarda inoltre l’ambito delle raccomandazioni. Si tratta di suggerimenti per migliorare le prestazioni dell’edificio, ridurne le emissioni e aumentare la qualità degli ambienti. In particolare, al suo interno vengono riportate le misure per una ristrutturazione importate dell’involucro dell’edificio o dei sistemi tecnici dell’edilizia e le misure per i singoli elementi edilizi.
Tale sezione verrà sostituita dal passaporto di ristrutturazione, qualora gli Stati membri prevedano di attuarlo.
Un ulteriore aspetto importante riguarda le certificazioni energetiche su più unità immobiliari dello stesso edificio. In questo caso la certificazione energetica può fondarsi su una certificazione comune dell’intero edificio o sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le medesime caratteristiche energetiche rappresentative dello stesso edificio.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici viene redatto sulla base dell’allegato I. In esso sono contenuti ulteriori elementi funzionali al calcolo prima non considerati. La metodologia deve infatti tener conto, oltre che le caratteristiche termiche dell’edificio e quelle delle componenti impiantistiche, anche i seguenti elementi:
- posizione e orientamento dell’edificio e clima nel quale si inserisce (esposizione al sole, illuminazione naturale, ecc.);
- presenza di schermature solari;
- presenza di sistemi di domotica, automazione e controllo ecc.;
- produzione e stoccaggio di energia rinnovabile;
- sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica e termica.
Sanzioni previste
La direttiva europea non introduce obblighi per i singoli proprietari di case, né impone ai Governi di adottare specifiche misure. Ciascuno Stato membro avrà ampia libertà̀ nel definire le proprie politiche pubbliche necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche la decisione di adottare eventuali provvedimenti per il mancato rispetto della normativa rimane a discrezione dei singoli Paesi.