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La delega per gli impianti termici di condominio

L’articolo 6 del Dpr 16 aprile 2013, n.74. ha modificato notevolmente la disciplina del terzo responsabile, cioè di chi ha la delega, per gli impianti termici in condominio.

A chi va la delega

Il responsabile-proprietario dell’impianto termico può delegare a un terzo soggetto l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. Questo nel caso ritenga di non farlo direttamente e se l’impianto è situato in apposito locale tecnico dedicato. Quando gli impianti non sono conformi alle disposizioni di legge, unitamente all’incarico di «terzo responsabile» deve essere espressamente conferito l’incarico di procedere alla messa a norma dell’impianto. Inoltre, è necessario garantire al terzo responsabile la copertura finanziaria per l’esecuzione degli interventi nei tempi di legge. Nei condomini la copertura finanziaria è costituita da una delibera assembleare. In questo caso la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato (il terzo responsabile) al delegante (condominio) entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

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Ci vuole una lettera

Il responsabile-proprietario o il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. La nomina e la relativa accettazione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, deve essere redatta in forma scritta. Il terzo responsabile, insomma, deve comunicare in forma scritta al delegante la necessità di eseguire gli interventi non previsti al momento della nomina o richiesti da innovazioni normative.

Data di scadenza

La norma prevede che il delegante autorizzi il terzo responsabile a effettuare questi interventi entro dieci giorni dalla comunicazione, facendosi carico dei relativi costi: in assenza della delibera condominiale nei termini citati, la delega del terzo responsabile decade automaticamente Questa regola sembra assolutamente inapplicabile ai condomini: la copertura dei costi deve essere fornita da un’assemblea dedicata, che risulta impossibile tenere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Salvo si possa ipotizzare una autorizzazione in attesa di ratifica assembleare. Il terzo responsabile informa l’organismo di controllo: della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi, della decadenza automatica (nel caso di mancata autorizzazione all’adeguamento da parte del condominio) entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell’impianto.

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Conflitto di interessi

Rimane inalterato per il terzo responsabile il divieto di delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto di alcune attività di sua competenza, soltanto per attività di manutenzione. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con quello di venditore di energia per il medesimo, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate  in associazioni temporanee d’impresa o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell”ambito di un contratto di servizio energia.

Un’altra importante novità riguarda i requisiti del terzo responsabile per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW. Infatti, in alternativa alla certificazione Uni En Iso 9001 relativa all”attività di gestione e manutenzione degli impianti termici è stato aggiunto il possesso della qualificazione Soa nelle categorie Og11 o Os28.

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Autore: Virginia Gambino

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