La diffusione delle auto elettriche ha reso sempre più frequente la necessita di installare colonnine elettriche di ricarica all’interno dei condomini. La legge ha riconosciuto l’importanza di queste infrastrutture, considerandole un elemento fondamentale per la transizione energetica e per l’ammodernamento degli edifici considerandoli un intervento collegato all’evoluzione tecnologica degli edifici e alla mobilita elettrica. Per questo motivo sono state introdotte norme che facilitano la realizzazione dei punti di ricarica, cercando di conciliare il diritto del singolo condomino con l’interesse collettivo del condominio.

La legge

La disciplina principale è contenuta nell’ articolo 17-quinquies del decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale norma ha introdotto specifiche disposizioni per favorire la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici condominiali, stabilendo che queste opere possono essere approvate dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, che prevede in seconda convocazione il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la meta del valore dell’edificio.

Nello specifico, ciò significa che non serve l’unanimità e che il legislatore ha voluto evitare che l’inerzia o l’opposizione di pochi condomini blocchino interventi destinati a diventare sempre più frequenti. Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’installazione delle colonnine elettriche possa rientrare tra le innovazioni agevolate che richiedono una maggioranza inferiore per l’approvazione a differenza di altre fattispecie.

Il diritto del singolo

Colonnina di ricarica
Colonnina di ricarica

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la tutela del singolo proprietario. Se il condominio non approva la proposta oppure non assume una decisione entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può procedere autonomamente all’installazione della colonnina elettrica a proprie spese. Questo diritto deve tuttavia essere esercitato nel rispetto di alcune condizioni fondamentali. L’intervento non deve compromettere la sicurezza dell’edificio, non deve alterare la destinazione delle parti comuni e non deve impedire agli altri condomini di farne pari utilizzo in conformità a quanto prescritto dall’articolo 1102 del Codice Civile. Il proprietario può utilizzare le parti comuni per realizzare l’impianto, ma senza arrecare danni o limitazioni agli altri partecipanti al condominio. Nello specifico, ciò significa che il singolo proprietario può realizzare una colonnina elettrica nel proprio box auto o nel garage condominiale, anche senza una delibera favorevole, purché vengano rispettati alcuni limiti fondamentali, ovvero non compromettere la sicurezza dell’edificio, non creare un sovraccarico dell’impianto elettrico condominiale e non occupare stabilmente spazi comuni in modo esclusivo.

Regolamento condominiale

È importante sottolineare che il regolamento condominiale non può vietare in modo assoluto l’installazione delle colonnine elettriche in quanto può disciplinarne le modalità di realizzazione e utilizzo, ma non eliminare un diritto riconosciuto dalla legge. La questione economica varia a seconda che l’intervento venga realizzato dal condominio o dal singolo condomino.

Nel caso di installazione condominiale, le spese vengono generalmente ripartite tra tutti i proprietari in base ai millesimi di proprietà. Trattandosi di un’opera di straordinaria manutenzione, l’assemblea deve costituire preventivamente un fondo speciale destinato a coprire i costi dei lavori, come previsto dall’articolo 1135 del Codice Civile. La mancata costituzione di tale fondo può rendere la delibera contestabile. Gli altri condomini non sono obbligati a partecipare economicamente, ma possono aderire successivamente all’infrastruttura contribuendo alle spese sostenute per la realizzazione e la manutenzione dell’impianto.

Se invece l’installazione viene effettuata dal singolo condomino, tutte le spese rimangono a suo carico. Nella pratica, le difficolta maggiori non derivano dagli aspetti giuridici, ma da quelli tecnici in quanto molti edifici sono stati costruiti quando non esisteva la necessita di ricaricare veicoli elettrici e gli impianti elettrici esistenti potrebbero non essere adeguati. Prima dell’installazione è quindi necessario verificare la potenza disponibile, la capacita dell’impianto e l’eventuale necessita di realizzare nuove linee elettriche dedicate.

Wallbox e contatore

In molti casi la soluzione più semplice consiste nel collegare la wallbox direttamente al contatore privato del proprietario del box auto, evitando di incidere sull’impianto comune. Quando la potenza richiesta supera i 6 kW è generalmente necessario predisporre un progetto tecnico redatto da un professionista abilitato. È inoltre fondamentale rispettare tutte le norme di sicurezza per evitare sovraccarichi, cortocircuiti o altri rischi connessi all’utilizzo dell’impianto.

L’installazione delle colonnine elettriche nei condomini è una novità sempre più importante per rispondere alla diffusione dei veicoli elettrici. Le norme attuali facilitano la realizzazione di queste infrastrutture e consentono ai singoli condomini di procedere anche quando l’assemblea non prende una decisione. È comunque necessario valutare con attenzione gli aspetti tecnici e le regole condominiali, in modo da garantire la sicurezza dell’edificio e il corretto utilizzo degli spazi comuni. Le colonnine elettriche rappresentano, insomma, un’opportunità per migliorare i condomini, renderli più moderni e sostenibili e prepararli alle esigenze della mobilita del futuro.

di Manuela Palamara
Avvocato, esperta in diritto immobiliare