I giudici: il lavoro del partner va sempre retribuito
Con la sentenza n. 19304/2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoro del partner, configurabile come subordinato, non può essere considerato a titolo gratuito. Non solo: la prestazione di un’attività lavorativa protratta per anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come lavoro subordinato, deve essere effettuata a titolo oneroso, a meno che le parti non provino il contrario.
In assenza di una palese dimostrazione della finalità solidaristica, l’esistenza di un legame sentimentale non basta a giustificare il fatto che il rapporto di lavoro venga svolto in favore del partner a titolo gratuito. Infatti la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente precisando che: ogni attività configurabile come prestazione di lavoro subordinato si deve presumere effettuata a titolo oneroso. Inoltre, le parti possono dimostrare che si tratta di un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, fornendo prova rigoroso della finalità di solidarietà e quindi non lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso.
Il caso
Con sentenza 31 luglio 2008, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro dal 1992 al 1998 alle dipendenze di omissis (come impiegata addetta all’amministrazione del consistente patrimonio immobiliare suo e della madre), pure condannandola alla rifusione in suo favore delle spese del grado. A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’ammissibilità della revoca di due ordinanze istruttorie del Tribunale per difetto di specifica deduzione di rilevanza dei documenti con esse acquisiti del convenuto tardivamente costituito, neppure considerati dalla sentenza del primo giudice e così pure il denunciato vizio di ultrapetizione per rilievo officioso di eccezione in senso proprio, in realtà avendo il Tribunale in proposito semplicemente applicato corretti criteri ermeneutici di valutazione della prova, in riferimento all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti legati da una relazione di convivenza more uxorio. Essa condivideva quindi, in esito a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie, l’insussistenza di un rapporto di subordinazione, ben giustificando la pure intensa attività lavorativa prestata con il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una tale relazione. Con atto notificato il 22 luglio 2009, c’è stato il ricorso in Cassazione con otto motivi, seguito da un controricorso.