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Fulmini sul condominio, meglio pensarci in tempo

Condomini colpiti da un fulmine

Le norme giuridiche che prescrivono esplicitamente l’obbligo della protezione contro i fulmini sono quelle di carattere generale (articolo 2087 del Codice civile, Dpr 462/01, decreto legislativo 81/2008, articoli 80, 84 e 86 così come modificati dal decreto legislativo 106/2009). Nello specifico, l’articolo 80 del Testo Unico prevede che il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica (…) e, in particolare, da quelli derivanti da: (…) fulminazione diretta ed indiretta. (…) A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi (…) e adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi (…). In base a tali disposizioni di legge, è, dunque, obbligatorio confrontare il rischio dovuto al fulmine con il rischio massimo tollerabile. Inoltre, l’ articolo 84 prevede che il datore di lavoro provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le indicazioni delle norme tecniche. I riferimenti tecnici fondamentali sono i seguenti:

  • Norma Cei En 62305-1 (ed. 2013) Protezione contro il fulmine – Parte 1: Principi generali
  • Norma Cei En 62305-2 (ed. 2013) Protezione contro il fulmine – Parte 2: Gestione del rischio
  • Norma Cei En 62305-3 (ed. 2013) Protezione contro il fulmine – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
  • Norma Cei En 62 305-4 (ed. 2013) Protezione contro il fulmine – Parte 4: Sistemi elettrici ed elettronici all’interno delle strutture
  • Guida Cei 81-29 Linee guida per l’applicazione delle norme Cei En 62305

Le norme tecniche considerano non soltanto gli effetti dei fulmini che colpiscono direttamente le strutture da proteggere, ma anche quelli che pur non interessandole direttamente, possono tuttavia arrecarvi danno attraverso linee e servizi entranti nelle strutture stesse. Infine, l’articolo 86 del Testo Unico conferma la validità del Dpr 462/2001, in materia di verifiche periodiche assegnando al datore di lavoro, e quindi all’amministratore di condominio, l’onere di tale verifica.

La fisica della scarica

Il fulmine è una scarica elettrica che raggiunge temperature dell’ordine di 10 mila-30 mila gradi Kelvin (oltre quattro volte la temperatura della superficie solare) per una durata di circa 1 milionesimo di secondo e l’aria riscaldata si dilata rapidissimamente. Questa dilatazione si espande in tutte le direzioni come onda d’urto cilindrica, caratterizzata da pressioni medie di circa 10 atmosfere nei primi 5 millisecondi (ma con valori tre o quattro volte superiori nei primissimi istanti) e che si propaga a velocità supersonica: i danni dovuti all’onda d’urto acustica sono però generalmente irrilevanti.

Il tuono nasce, in pochi millesimi di secondo come conseguenza dell’aria calda che si crea nel canale del fulmine. Il diametro della scarica visibile del fulmine è dell’ordine di 30-40 centimetri (valutazione approssimativa, in quanto rilevata solo per mezzo di fotografie). La lunghezza di una scarica verticale è normalmente da 5 a 7 chilometri, mentre scariche orizzontali possono avere lunghezze superiori fino a 16 chilometri. La velocità del fulmine può variare da un decimo a un terzo della velocità della luce (circa 300 mila chilometri al secondo). I parametri elettrici sono enormi: il valore di picco della corrente più alto rilevato è di circa 350 kiloampere. La tensione tra nuvola e terra, prima dell’innesco della scarica, può arrivare a valori di qualche centinaio di megavolt.

I fulmini possono avere luogo fra la nuvola carica di elettricità e la terra, fra due o più nuvole o fra diverse parti di queste: solo una piccola parte si scarica al suolo (circa il 10 %). Secondo le stime meteorologiche, ogni giorno nel mondo si abbattono 5-6 milioni di fulmini, la maggior parte dei quali ha luogo nelle zone tropicali. In Italia, il Sirf (Sistema italiano rilevamento fulmini) ha rilevato che ogni anno il territorio viene colpito da circa 1,5 milioni di scariche elettriche.

Probabilità di essere colpiti

Il processo secondo cui un fulmine colpisce una determinata struttura non è del tutto chiaro. Più teorie sono state avanzate per spiegare il meccanismo con cui il canale si propaghi da una nuvola verso terra. La teoria più autorevole è quella basata sullo studio del campo elettrico determinato dal canale discendente del fulmine durante il suo avanzamento verso terra. Il campo elettrico (sul terreno o su una struttura) determinato dalle cariche presenti nel canale di fulmine può raggiungere, durante gli ultimi stadi di avanzamento, valori tali da superare la rigidità dielettrica dell’aria. In questo caso, sulla struttura si potrebbero manifestare vistosi effetti corona, che potrebbero degenerare in contro scariche ascendenti, le quali, incontrando il canale discendente, potrebbero dare luogo alla scarica di fulmine. In altre parole, l’elemento fulminato sarebbe il primo a raggiungere il valore di campo elettrico sufficiente per la formazione della contro scarica ascendente ed è in grado di mantenerla durante tutto il periodo in cui si sviluppa.

La probabilità, dunque, che un fulmine colpisca una struttura, piuttosto che la terra, è dovuta al fatto che la prima sia una singolarità rispetto all’ambiente circostante. Più la struttura è dunque alta e snella più essa rappresenta una singolarità. Più un elemento è buon conduttore e più è bassa la sua impedenza di terra, tanto meglio le cariche possono essere drenate da terra, per alimentare la scarica di intercettazione. Se la corrente di fulmine, nel punto in cui si abbatte, non trova un percorso con una buona conducibilità a terra, può scaldare gli oggetti attraversati o vicini fino a raggiungere la temperatura di accensione, scatenando un incendio o un’esplosione.

Gli effetti

Gli effetti delle correnti di fulmine sono importanti, infatti, gli effetti termici e meccanici. I primi, connessi al passaggio di corrente attraverso la resistenza di un conduttore (sono tanto più importanti quanto più è alta la resistenza di un conduttore). I fulmini, con un’elevata corrente impulsiva, scelgono spesso il loro percorso su superfici bagnate (camini, tetti, pareti) o in fessure di alberi e creano come un’esplosione di vapore acqueo. Possono quindi danneggiare o distruggere travi in legno, tegole, comignoli, tetti e pareti senza sviluppare un incendio.

La protezione

L’articolo 8.1 della norma Cei En 62305-1 prevede quattro livelli di protezione (da I a IV) e, per ciascuno di questi, fissa i parametri massimo e minimo della corrente di fulmine. Il 50% dei fulmini non supera, infatti, il valore di cresta di 35 kiloampere. I fulmini con corrente di picco superiore sono meno probabili e sono quelli che sono intercettati prima dalle strutture più alte. I fulmini con correnti di picco inferiore possono invece sfuggire alle strutture più alte e cadere anche sugli oggetti più bassi: sono più probabili, ma meno pericolosi.

Più alto è il livello di protezione, minore è la probabilità che anche i fulmini più piccoli possano attraversare le protezioni stesse e determinare un danno. I valori minimi dell’ampiezza della corrente di fulmine per i diversi livelli di protezione sono impiegati per determinare il raggio della sfera che delimita il volume all’interno del quale il fulmine può colpire, che delimita la zona in cui è impedita la penetrazione del fulmine (riportati nella tabella 4 della citata norma Cei En 62305-1). Le misure di protezione determinano così zone di protezione, come definito dalla norma Cei En 62305-1, all’articolo 8.2. Inoltre, ogni zona risulta caratterizzata da una riduzione significativa degli effetti dell’impulso elettromagnetico di fulmine che colpisce una zona adiacente. I valori dei parametri della corrente di fulmine presentano una probabilità di non essere superati pari al 99%.

Perdite considerate

La necessità della protezione contro il fulmine di una struttura deve essere valutata al fine di ridurre le perdite dei valori sociali:

  • L1 Perdita di vite umane (compreso anche un danno permanente)
  • L2 Perdita di servizio pubblico
  • L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile
  • L4 Perdite economiche

I rischi di perdite sociali (L1, L2, L3) sono considerati accettabili, se inferiori ai valori di rischio tollerabile riportati nella norma Cei En 62305-2, Tabella 4. La valutazione del rischio di perdita economica consente di confrontare costi e tempi di rientro degli investimenti per le protezioni del rischio dovuto al fulmine adottate. Qualora i rischi di perdite sociali siano superiori ai limiti sopra indicati, è necessario studiare la protezione contro i fulmini, definita all’articolo 3.41 della norma Cei En 62305-1 come livello di protezione, costituito, in genere, di un Lps (Lightning protection system) e di un Spm (System protection measures).

In particolare, il sistema di protezione contro i fulmini Lps consiste di due parti:

  • impianto di protezione esterno (Lps esterno), costituito di captatori, calate e dispersori per intercettare i fulmini diretti sulla struttura, condurre a terra la corrente di fulmine e, infine, disperdere a terra la medesima corrente
  • impianto di protezione interno (Lps interno), costituito di collegamenti equipotenziali e/o isolamento elettrico del Lps.

Il Spm, invece, è un sistema di misure per la protezione degli impianti interni contro gli effetti del Lemp (impulso elettromagnetico) come ad esempio: schermi magnetici o limitatori di sovratensioni Spd.

Obbligo in condominio

Una delle domande che si pone spesso l’amministratore di condominio professionista è se vige l’obbligo di far redigere la valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche, nel caso in cui all’interno dello stabile condominiale, non siano presenti lavoratori dipendenti. L’obbligo legislativo discende dall’applicazione dell’articolo 84 del decreto legislativo 81/08, che si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro.

In alcuni casi potrebbe essere richiesto ai fini antincendio secondo il Codice di Prevenzione Incendi e nello specifico per l’attività 77: edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 metri. Ciò non vuol dire però che non sia utile valutare il rischio contro i fulmini in condominio. Anzi, in caso di danno da fulmine, l’amministratore potrebbe essere chiamato in causa per negligenza. Anche L’Inail prende in considerazione il rischio da fulminazione nei condomini, reputando questi edifici come luoghi di lavoro e, di conseguenza, gli amministratori sono assimilati ai datori di lavoro e devono prendere in considerazione l’obbligatorietà prevista dal decreto legislativo 81/08.

Casi pratici

Analizziamo due casi pratici, per comprendere meglio l’applicazione dell’obbligatorietà della valutazione delle scariche atmosferiche.

Situazione 1 Condominio con personale subordinato. Trattandosi di luogo di lavoro la valutazione del rischio dovuto al fulmine è un obbligo legislativo previsto. Nello specifico deve essere valutato il rischio di tipo 1 (perdita di vite umane) e, se necessario, adottare ne necessarie misure di protezione.

Situazione 2 Condominio senza personale subordinato. In questo caso non trova applicazione il decreto legislativo 81/08, ma le cose sostanzialmente non cambiano in quanto la norma Cei 64-8 prescrive comunque che gli impianti elettrici siano dotati di misure di protezione contro le sovratensioni, dimensionabili solo dopo aver valutato il rischio di fulminazione, con il metodo previsto dalla Norma Cei En 62305. Anche senza un esplicito obbligo giuridico l’amministratore dovrebbe comunque disporre del documento di valutazione del rischio. Infine, va fatta un’ulteriore considerazione: in concomitanza con un evento che ha determinato danni ingenti, la compagnia assicurativa potrebbe richiedere copia del documento di valutazione e se da questa emergesse la necessità di misure di protezione che non sono state adottate, può respingere una richiesta di risarcimento.

Sarebbe opportuno, che in presenza di livelli di rischio rilevanti, ciascun condòmino fosse adeguatamente informato e quindi messo nella condizione di valutare se adottare o meno, per la propria unità immobiliare, eventuali dispositivi di protezione.

Giancarmine Nastari

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Autore: giusepperossi

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