Il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102 introduce importanti modifiche riguardanti la qualità delle acque destinate al consumo umano. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 luglio 2025, il decreto integra e corregge il precedente D.Lgs. 18/2023, recependo la Direttiva UE 2020/2184. Tra le novità, ci sono nuovi obblighi per la prevenzione della legionellosi e altre disposizioni per garantire la sicurezza dell’acqua potabile. Tra le novità introdotte dal decreto la figura del Gestore Idrico della Distribuzione Interna, che viene assunta dall’amministratore di condominio. Per questo sono necessari i controlli.
Elti già prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, nelle verifiche periodiche delle acque svolge l’analisi del Piombo e della Legionella essendo tale adempimento, già dovuto in senso più lato in ottemperanza all’art. 4, nell’ottica del garantire la distribuzione di acqua salubre e pulita.
Novità del decreto legislativo 102/25 e introduzione del GIDI
Cosa cambia oggi il decreto 102/25 in ambito condominiale per il GIDI? Il decreto ribadisce l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della tutela della salute ponendo l’accento su due rischi specifici: legionella e piombo.
Viene aggiunta, infatti, in modo esplicito all’art. 5 comma 3 del decreto, la responsabilità di verificare il mantenimento della conformità dei valori di paramento di piombo e la legionella (allegato I parte D), nei sistemi di distribuzione interni.
Si rafforza quindi l’importanza di svolgere i relativi controlli periodici.
Materiali a contatto con l’acqua
Dal 31 dicembre 2026 i produttori ed installatori, nella fabbricazione dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano (Mca), dovranno impiegare solo materiali certificati e conformi (con marcatura Ue di conformità obbligatoria per tubazioni, serbatoi, valvole).
I materiali già immessi sul mercato potranno esser utilizzati fino al 2032 purché rispettino il valore di parametro per il piombo in corrispondenza dei punti di conformità dell’art.5. È pertanto indispensabile effettuare con regolarità i controlli stabiliti dall’art. 5 comma 3.
L’amministratore, in qualità di Gidi, per quanto di competenza, dovrà assicurarsi della presenza della marcatura Ue obbligatoria in impianti nuovi e/o in caso di totale o parziale sostituzione di parti degli impianti.
Invece per i reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi (ReMaF), che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (per esempio, carboni attivi o filtri meccanici) a partire dal 12 gennaio 2036, i ReMaF dovranno essere autorizzati dal CeNsiA e dovranno essere accompagnati da specifica dichiarazione di conformità.
Valutazione del rischio
Viene ribadito l’obbligo di valutazione del rischio della qualità dell’acqua, ai sensi dell’Articolo 9 del d. Lgs.18/23, per il Gidi degli edifici prioritari (scuole, ospedali, Rsa, strutture ricettive, sportive, commerciali e per l’infanzia), entro il 12 gennaio 2029.
Controlli e responsabilità
La normativa chiarisce e ribadisce il ruolo e la responsabilità dell’amministratore, dando rilievo al suo ruolo di GIDI nelle diverse suesposte sfaccettature, mantenendo in primis l’onere di assicurare il mantenimento dei requisiti di salubrità dell’acqua potabile dal contatore dell’ente gestore fino al rubinetto degli utenti finali (art.5 comma 3), rafforzando l’importanza di svolgere i relativi controlli periodici con la finalità di garantire l’erogazione di acqua salubre e sicura.
Alla luce delle sempre più frequenti e diffuse situazioni di contaminazione che stanno emergendo su tutto il territorio nazionale, risulta fondamentale affidarsi a professionisti del settore per eseguire analisi approfondite e garantire un monitoraggio accurato, anche in considerazione dei rilevanti impatti sull’ambiente e sulla salute pubblica.