Efficientamento energetico, le modalità di cessione delle detrazioni ai fornitori
Riqualificazione energetica di parti condominiali: cessione del credito ai fornitori:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condomini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:
- La situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
- Il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
- La volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio.
Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati
- Il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica.
In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
- Il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale
- Il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.
Attenzioni: le indicazioni contenute nella presente guida potrebbero subire modifiche. E’ opportuno verificarle attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate
I dati da comunicare sono:
- Il totale della spesa sostenuta nel 2016
- L’elenco dei bonifici effettuati
- Il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito
- L’importo del credito ceduto da ciascun condomino
- Il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.
Attenzione: se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condomino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.