Regolamento di condominio e destinazione d’uso: la sentenza della Cassazione
Confermato il principio che eventuali limitazioni della destinazione d’uso dell’immobile debbano essere esplicitamente espresse nel regolamento contrattuale. Interessante, a tal proposito, il pronunciamento della Corte di Cassazione che ha esaminato ed accolto il ricorso di un condomino, che avendo di fatto destinato a pizzeria il suo appartamento, sito al primo piano e sottostante i locali commerciali di proprietà dello stesso (già adibiti a pizzeria e collegati con una scala interna), ha impugnato la delibera assembleare che vietava l’uso diverso da abitazione per tutti gli appartamenti e gli imponeva il ripristino allo stato originale.
La Suprema Corte, in considerazione del fatto che il regolamento di condominio di origine contrattuale per i locali commerciali specifica le attività consentite, mentre nulla precisa per la destinazione d’uso degli appartamenti, ha ritenuto che: “dovendosi appunto reputare che solo le limitazioni espressamente previste possono reputarsi operative, essendo il silenzio sintomatico, più che di una volontà di porre dei limiti, piuttosto della necessità di preservare integre le facoltà tipiche del diritto di proprietà”.