Decreto ingiuntivo per morosi: per la Cassazione non è obbligatorio
Molto clamore ha destato l’ordinanza n°24920/2017 delle VI sezione della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un condominio avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Quest’ultima, riformando la sentenza del Tribunale di Terni, aveva ritenuto l’amministratore che non aveva richiesto decreto ingiuntivo verso i condomini morosi esente da responsabilità contrattuali.
Infatti la Suprema Corte ha puntualizzato che l’amministratore “Nell’esercizio delle funzioni assume la veste del mandatario e pertanto è gravato dall’obbligo di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1710 c.c. Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato, con apprezzamento in fatto, che l’amministratore nel periodo 2005/2006 aveva più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, avendo egli la facoltà e non l’obbligo di ricorrere all’emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi. La deduzione appare corretta perché l’art. 63 disp. att. cc . non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi (“può ottenere decreto di ingiunzione…”) e pertanto non merita censura la decisione impugnata laddove ha escluso la violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’amministratore per essersi comunque attivato nella raccolta dei fondi, avendo comunque messo in mora gli inadempienti.”