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Danno temuto: messa in sicurezza dei solai

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messa in sicurezza dei solai

Ordinanza del Tribunale di Napoli che accoglie la domanda nei confronti del condominio ordinando di compiere le opere individuate dal Ctu idonee a eliminare la situazione di pericolo per la proprietà del ricorrente con la messa in sicurezza dei solai.

Il solaio è una struttura orizzontale che divide i diversi piani di un edificio. La superficie intradossale viene denominata soffitto, sia che faccia parte del solaio stesso oppure che ne sia strutturalmente separata; la superficie estradossale serve come sostegno dal pavimento del piano superiore.

Funzione

La funzione principale è quella di sopportare i carichi permanenti e accidentali incombenti su di esso, trasferendoli alle strutture portanti verticali che li sostengono (pilastri e muri), permettendo così la realizzazione di costruzioni a più piani, separati appunto dai solai, fino a costituire eventualmente la copertura (piana impermeabilizzata) oppure il sostegno di quest’ultima (solaio sottotetto).

Tipologie

Vi sono varie tipologie di solaio: solai a travetti prefabbricati e blocchi in laterizio interposti; solai con lastre in c.a. (prédalle) e blocchi di alleggerimento; solai a pannelli prefabbricati.

Vi sono poi solai in legno (prevalentemente in edifici d’epoca) e solai in acciaio. Queste prime tipologie presentano come elemento comune il blocco di laterizio, per il quale, già in epoca storica, la norma Uni 9730:1990 indicava le caratteristiche fondamentali e i relativi limiti di accettazione.

Ulteriori indicazioni sulle caratteristiche dei blocchi per solaio sono contenute nel dm 9 gennaio 1996 – “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

Esso ribadisce le indicazioni già presenti nei precedenti decreti del 14 febbraio 1992 e del 27 luglio 1985, introducendo tuttavia alcune variazioni.

Successivamente, a partire dall’entrata in vigore della norma Uni En 15037-3:2011 – “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi” – la produzione dei blocchi in laterizio interposti deve avere riguardo alla loro funzione statica in opera.

Opere di posa

Opere di posa

In zona sismica

In zona sismica, a partire dall’entrata in vigore delle Ntc 2008 di cui al dm 14 gennaio 2008, se i blocchi utilizzati sono di laterizio è obbligatoria la realizzazione della caldana di completamento armata di spessore non inferiore a 4 cm.

L’art. 1172 c.c. prevede che: Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda ad ovviare al pericolo”.

Ordinanza tribunale di Napoli

Sul tema, si segnala l’Ordinanza Tribunale di Napoli depositata e pubblicata in data 15.07.2024, laddove appare evidente che la tutela invocata sia quella relativa al danno temuto.

Il ricorrente, infatti, premesso di essere proprietario e possessore dell’appartamento sito all’ultimo piano del fabbricato, deduceva che le condizioni di manutenzione e di conservazione del lastrico solare del fabbricato, da alcuni anni, fossero estremamente precarie atteso che dal predetto lastrico provenivano infiltrazioni che hanno causato danni ad entrambi gli appartamenti posti all’ultimo piano fra cui il suo; nonostante il condominio avesse deliberato l’esecuzione di lavori alla parte di lastrico sovrastante l’appartamento, tali lavori non erano stati mai eseguiti; a seguito di sopralluogo, si poteva constatare l’avvenuta caduta di pietre di intonaco dal soffitto, l’estensione e l’allargamento delle lesioni all’intradosso del solaio , la generazione di lunghe e profonde lesioni a travi in cemento armato, per oltre due metri di lunghezza nella camera matrimoniale; infine, il ricorrente aveva dimostrato che nel proprio appartamento stava per verificarsi la caduta di ampie porzioni di solaio e di laterizi, con evidente ulteriore danno al solaio e all’intero appartamento.

Nel caso di specie alla luce degli accertamenti effettuati in giudizio, sono stati riscontrati sussistere i requisiti previsti dalla norma per l’invocata tutela.

Il Ctu nominato aveva infatti accertato:
a) che l’intero solaio necessitava di lavori di risanamento in ragione di più concause
b) per la tipologia costruttiva, tali risanamenti si rendevano necessari per la vetustà del solaio e per la presenza di fenomeni infiltrativi per la cattiva manutenzione del lastrico solare che nel corso degli anni ha provocato un’accelerazione del fenomeno dello sfondellamento dei laterizi che si sono distaccati in più ambienti dell’appartamento.

messa in sicurezza dei solai

Messa in sicurezza dei solai.

Inoltre, il Ctu aveva evidenziato la necessità del rifacimento della intera impermeabilizzazione del lastrico solare, di opere di messa in sicurezza per il pericolo attuale nonché la necessità del risanamento anche delle porzioni di solaio dell’appartamento non interessate da fenomeni infiltrativi, sia dove fossero già presenti fenomeni di distacco di laterizi, sia per scongiurare il futuro sfondellamento.

A tal fine il Ctu individuando con specifici computi metrici tutte le opere necessarie per l’eliminazione dell’inconveniente ha distinto quattro tipologie di intervento necessarie:

  1. opere di messa in sicurezza per l’attuale stato di pericolo;
  2. opere per il rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare;
  3. opere per il risanamento dell’intero solaio e dell’appartamento;
  4. opere per il risanamento delle aree interessate dalle infiltrazioni.

Le risultanze evidenziavano che lo stato di pericolo grave e attuale nel locale cucina ove lo sfondellamento era pressocché totale necessitava di lavori di urgenza messa in sicurezza immediati come specificato.

Infine il perito aveva evidenziato lo stato di ammaloramento dell’intero solaio dell’appartamento individuando sia le opere per il ripristino degli ambienti danneggiati, ma anche delle rimanenti porzioni di solaio in ragione del danno temuto per scongiurare un pericolo futuro ed imminente.

In punto di diritto, si osserva che essendo l’appartamento del ricorrente posto all’ultimo piano dell’edificio, il solaio in oggetto rappresentava anche il tetto di copertura del fabbricato e in quanto tale rientrava tra i beni comuni ex art.1117 c.c. la cui cura e manutenzione compete all’intero condominio.

Il Tribunale di Napoli, quindi, letti gli artt.li 1172 c.c. e 688 c.p.c. accoglieva la domanda nei confronti del condominio in persona dell’amministratore pro tempore, e, per l’effetto, ordinava di compiere le opere individuate dal Ctu nella sua relazione di consulenza con i correttivi indicati in motivazione e idonee a eliminare la situazione di pericolo per la proprietà del ricorrente.

di Luca Bridi

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