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Che si fa se il condòmino moroso viene eletto amministratore?

Assemblea condominiale

Il danno e la beffa: il condòmino moroso viene eletto amministratore di condominio. Il condomino domanda, l’esperto risponde – Umberto Anitori, ex segretario nazionale Anaci.

Domanda. Abito in uno stabile di 60 condòmini e l’amministratore in carica ha dato le dimissioni perché a causa della notevole morosità dei condòmini non riesce a gestire in modo fattivo il condominio. Ora, proprio uno dei morosi si è offerto di fare l’amministratore e noi altri “virtuosi” abbiamo dei dubbi su come potrà operare una volta nominato amministratore. Vorremmo sapere se esiste un cavillo che ci permetta di bocciare la nomina del condomino moroso  (N. C. – Roma)

Risposta. Premesso che condivido il suo pensiero e personalmente, a suo tempo, ho sostenuto che la riforma del Codice civile avrebbe dovuto contemplare la sospensione del diritto di voto in assemblea per i condòmini  non  in regola con il pagamento delle quote, come avviene in Spagna. I suoi dubbi sembrano giustificati, ma in questa nostra nazione satura di ipocrisia almeno in condominio si dovrebbe avere il coraggio di esprimere liberamente il proprio pensiero, tanto più che mi sembra di capire sia il pensiero della maggioranza, senza nascondersi dietro norme o cavilli, che purtroppo in questo caso non mi sembrano sufficienti. In ogni caso  riporto di seguito i requisiti richiesti  per  l’amministratore, che sono sanciti dall’art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile:

 Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

  1. a) che hanno il godimento dei diritti civili;
  2. b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. d) che non sono interdetti o inabilitati;
  5. e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e’ consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

Delega e assemblea di condominio, numero legale

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Autore: Virginia Gambino

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