Condominio, sentenza della Cassazione sulla proprietà comune
Nessun condomino può, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione del condominio, procedere all’escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti. Ciò non è dunque possibile in quanto, attraendo la cosa comune nell’orbita della sua disponibilità esclusiva, verrebbe a ledere il diritto di proprietà degli altri partecipanti su una parte comune dell’edificio, privandoli dell’uso e del godimento ad essa pertinenti.
Con la sentenza 6154 del 2016, la II Sezione della Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale il suolo su cui sorge il condominio (comprese le parti di uso esclusivo annesse alle unità immobiliari del piano terreno, compreso il sottosuolo delle stesse, qualora risultassero di proprietà comune) non può essere modificato dai proprietari dell’uso esclusivo.