Serve la concessione edilizia per tinteggiare la facciata?
Vita da condominio e tinteggiatura (indigesta) della facciata: il condomino domanda, l’esperto risponde – Umberto Anitori, ex segretario nazionale Anaci.
Domanda. Possiedo un appartamento a Verona, oggi disabitato, dove ho vissuto per anni prima di trasferirmi a Roma per motivi di lavoro. Poiché sono stati eseguiti i lavori di tinteggiatura della facciata, sono tornata per vedere come sono stati realizzati. Ho potuto così constatare che il colore scelto è molto brutto e differente dal precedente: posso trattenere la mia quota in quanto non essendo stata richiesta concessione edilizia prevedo che il comune di Verona non accetterà tale innovazione? (B.R. – Roma)
Risposta. Per gli immobili non sottoposti a particolari vincoli non è necessaria la licenza di costruzione per la tinteggiatura della facciata. Nel caso di violazione di norme del regolamento edilizio comunale, il comune stesso emette un provvedimento amministrativo che può essere una sanzione pecuniaria o un’ordinanza di ripristino. In questo caso, se la variazione di colore è stata decisa motu-proprio dall’amministratore, sarà lui responsabile delle maggiori spese, che quindi non potranno essere addebitate ai condomini, altrimenti le spese approvate vanno comunque pagate da tutti nei tempi stabiliti.vNel caso invece che la variazione di colore fosse stata decisa dall’assemblea, non potrà sottrarsi al pagamento delle spese, nemmeno temporaneamente, in quanto per separare la propria responsabilità avrebbe dovuto impugnare giudizialmente la relativa delibera assembleare. Nel ritardare il pagamento della quota potrebbe compromettere almeno in parte la detrazione fiscale anche degli altri condomini ed essere chiamata a risponderne.