Cassazione: il tetto condominiale è di proprietà comune
La seconda sezione della Corte di Cassazione Sentenza n° 23243 del 15 novembre 2016 conferma che non è consentito costruire un’altana sul tetto condominiale. Infatti ha accolto il ricorso di un condomino per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva inteso tale modifica come miglior uso della cosa comune. La Suprema Corte ha ritenuto che “qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita, non potendo essere invocato l’art. 1102 cod. civ., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile”.