Bonus facciate per il condominio, ecco come si ottiene
Arriva il Bonus facciate. Ma, attenzione: vanno rispettati alcuni parametri. Per esempio, il criterio deciso delle commissioni Bilancio, e poi adottato nel voto finale, riguarda la densità di popolazione. L’idea, in soldoni, è questa: il super sconto serve a fare belle le città. Se, invece, abitate in luogo isolato a nessuno importa se avete una casa brutta. Volendo, si potrebbe obiettare che ci sono luoghi isolati che, però, sono frequentati e attirano turisti (e quindi business) in estate e, dunque, sarebbe meglio se gli edifici fossero in migliori condizioni. Ma tant’è. Il bonus, insomma, vale solo per le «zone omogenee» A e B. Che cosa significa?
Il riferimento è a una legge del 1942, che ha diviso l’Italia in zone territoriali omogenee. Ogni Comune, infatti, è suddiviso in zone che vincolano gli interventi urbanistici nell’area. Zona residenziale, industriale, eccetera. Un decreto ministeriale del 1968 ha vincolato più precisamente le zone ai piani regolatori generali di ciascun Comune. Il bonus facciate, quindi, sarà utilizzabile nella zona A, cioè il centro storico, che comprende edifici di carattere artistico e di particolare pregio ambientale, e nella zona B, chiamata anche zona di completamento, che comprende parti di territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, ma diverse dalle quelle di tipo A. Dove, invece, non si può utilizzare il bonus facciate? Nella zona C (parti di territorio destinate alla costruzione di nuovi complessi insediativi), nella zona D (prevalenza di impianti industriali), nella zona E (uso agricolo) e zona F (attrezzature e impianti di interesse generale). Una limitazione che, probabilmente, potrà causare perplessità specialmente nelle aree comunali dove non è facile distinguere immediatamente dove finisce una zona e dove ne comincia un’altra. Ma, comunque, le aree A e B dovrebbero coprire la grande maggioranza delle superfici cittadine, come testimonia il caso di Milano che vedete rappresentato nella mappa in questa pagina. Attenzione: chi abita al di fuori da queste zone può, comunque, utilizzare il bonus al 50% già in vigore per rifare una facciata.
Spesa no-limits?
La prima bozza della legge non prevedeva limiti di spesa. Ma in commissione era stato poi introdotto un tetto massimo: 192 mila euro per ogni unità immobiliare. Il testo finale, invece, ha eliminato la barriera: «Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall’imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell’articolo 16- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».
Inoltre, è previsto il cumulo del bonus facciate con altre detrazioni, come quelle per la riqualificazione energetica dell’abitazione. Come per gli altri bonus, per ottenere l’agevolazione sarà necessario chele fatture siano analitiche e che indichino con precisione i singoli interventi.
Fregi e balconi
Un aspetto interessante del bonus facciate riguarda la sua estensibilità a quanto di pregio può caratterizzare un edificio. Il 90% di sconto, infatti, si applica anche alle finiture come fregi, stucchi e balconi. Attenzione: il bonus facciata non è applicabile a un singolo balcone, ma a tutti quelli che fanno parte della superficie esterna dell’edificio. Nel super bonus, invece, sono compresi anche i cornicioni: anche loro godono della detrazione se il loro restauro si compie nell’ambito dei lavori per rimodernare la facciata.
Intonaco + cappotto
Il bonus facciate ha un certo spessore: comprende, infatti, anche il rifacimento dell’intonaco, sempre nelle zone A o B, a patto che l’intervento superi il 10% della superficie disperdente dell’edificio ma, soprattutto, corrisponda a un intervento di risparmio energetico, con il rispetto dei requisiti di isolamento: i criteri sono quelli stabiliti dal decreto del 2010 relativo alla trasmittanza termica. In conclusione: si può applicare il bonus al 90% anche all’intonaco se, contemporaneamente, si applica il classico cappotto termico alla facciata.
Pulizia e colore
Il bonus al 90% sulle facciate si applica anche nel caso di un intervento di pulitura da polvere e smog della superficie esterna dell’edificio. Ma, a maggior ragione, è previsto per gli interventi di tinteggiatura.
Bonus al 65-70%
I bonus per il risparmio energetico continuano a essere applicabili anche nel 2020. Per esempio, chi vuole applicare il cappotto termico alla facciata, ma non risiede nelle zone A e B, può comunque usufruire dello sconto fiscale al 65%, sempre a patto di rispettare i criteri stabiliti dalla legge per il risparmio energetico, e che saranno valutati dall’Enea. Per i condomini, lo sconto sale al 70% se la superficie interessata supera il 25% di quella complessiva disperdente. Per le parti comuni il bonus è comunque prorogato al 2021, mentre per le singole unità immobiliari è stato semplicemente rinnovato di 12 mesi, quindi con scadenza 31 dicembre 2020.
Bonus al 50%
Chi possiede un immobile al di fuori delle aree A e B può comunque intervenire sugli immobili confidando nello sconto fiscale del 50%. Per esempio, se si cambiano finiture o si tinteggia la facciata, se si cambiano o si riparano le grondaie, se si ripara o sostituisce l’intonaco, se si interviene sui balconi. Il bonus 50% rimane invariato per quanto riguarda la riparazione o sostituzione di finestre nelle parti comuni condominiali, oppure di sostituzione in singole unità immobiliari, ma a patto che i serramenti rispettino i requisiti di risparmio energetico.
Sismabonus + Ecobonus
Rimangono invariati i criteri di assegnazione dei sismabonus, cumulabile con l’ecobonus. In questo caso, se i lavori sono finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, gli incentivi salgono dal 80% al 85% delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, fino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Bonus verde
Eliminato nella prima stesura, il bonus verde è stato reintrodotto nel testo finale dell legge di Bilancio. Prevede una detrazione al 36% per un massimo di spesa pari a 5 mila euro, fino al 31 dicembre 2020 per riqualificazione piantumazione e potatura giardini, siepi, impianti irrigazione condominiali.