Abbattimento barriere architettoniche: ecco cosa dice la Cassazione
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un condomino avverso ad una sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva ordinato la messa in pristino allo stato quo ante, ha precisato la valenza delle interpretazioni della legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
I fatti
Un condomino, a proprie spese, ha portato il servizio di ascensore e la scala, che si fermavano al piano attico, fino al superattico, in ottemperanza all’ordinanza cautelare confermata dal giudice di primo grado. La Corte d’Appello di Roma, su ricorso del condominio, con la sentenza n.3013 pubblicata il 24 maggio 2013, in accoglimento dell’appello principale condannò gli appellati alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, affermando che le opere dovevano ritenersi in contrasto con al disposizione dell’art. 5) n.12 del Regolamento condominiale, che vietava l’esecuzione di qualunque opera interessante le strutture portanti dell’edificio. Gli Ermellini, interpretando la normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ex artt. 1 e 2 1.13/1989 e 77 e 78 Dpr 380/2001, in relazione dell’art. 360 n.3) cpc, hanno desunto che nella valutazione del legislatore, l’ascensore ed i congegni similari costituiscono una dotazione imprescindibile per l’approvazione dei relativi progetti edilizi potendo dunque fondatamente ritenersi che, sulla base della legislazione vigente, l’esistenza dell’ascensore possa senz’altro ritenersi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento e rivesta pertanto carattere essenziale. Precisando inoltre, in merito alla mancata prova della disabilità della persona abitante al piano superattico, che con le leggi citate sono state infatti introdotte disposizioni generali per la costruzione di edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili(Corte cost. n.167/1999) e di conseguenza hanno cassato la sentenza e rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello.
Sentenza Cassazione II Sez. Civile. Num. 7938