Arrivano le regole sul bonus casa per chi non paga le tasse
L’Agenzia delle Entrate, con un ritardo di tre mesi (il termine indicato era il 31 marzo) ha finalmente chiarito la faccenda della cessione del credito relativa ai bonus per i cittadini che non hanno reddito, gli incapienti. E che, quindi, non possono beneficiare dello sconto fiscale, dato che non pagano tasse.
I bonus, come è noto, riguardano i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico, oltre che anti sisma.
Ora arrivano ben due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che si tradurranno in altrettanti codici tributo che andranno segnalati sul modello F24 e serviranno ad acquisire il bonus.
da indicare nel modello F24.
Le regole
Possono usufruire del bonus, anche se incapienti, i condòmini che non pagano tasse, ma devono essere teoricamente i beneficiari delle detrazioni di imposta per riqualificazione o consolidamento anti terremoto. Come indica la legge di Bilancio 2017, questi possono cedere il credito d’imposta ad aziende che concorrono alla realizzazione degli interventi, oppure a professionisti, società ed enti. I soggetti a cui sarà trasferito il bonus, possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condòmini. Ma, non a banche o intermediari finanziari, comprese le amministrazioni pubbliche. Ovviamente il credito cedibile è quello pari al bonus.
Come fare
Chi vuole cedere il bonus, cioè il credito d’imposta, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (per i lavori anti sisma si va fino al 20121), l’avvenuta cessione e l’accettazione da parte dell’azienda o professionista, di cui va indicato il codice fiscale. A questo punto l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’azienda il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.
La compensazione
Il bonus, cioè il credito d’imposta, può essere utilizzato con gli stessi tempi con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione. In sostanza, deve essere ripartito in dieci quote annuali (uguali) per la riqualificazione e in cinque quote per i lavori di consolidamento anti sisma. Ogni anno si detrae dalle tasse una quota corrispettiva. La prima è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia.