Abolita la tassa di concessione governativa per l’iscrizione al Rea
In caso di presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al Registro delle Imprese o al Rea per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio, agente di commercio e di immobiliarista, la tassa di concessione governativa non è dovuta.
Cessazione attività
Il motivo della detassazione è che l’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea ai fini dell’esercizio di tali attività non rientra tra le ipotesi contemplate nell’articolo 22, punto 8 della tariffa allegata al Dpr n. 641 del 1972. La tassa di concessione governativa, in sostanza, non è dovuta per attività soggette a verificada parte della Camera di Commercio.
Impresa in un giorno
Diversamente, la tassa di concessione governativa è dovuta ogni volta che dall’inoltro di una Scia scaturisca un’iscrizione abilitante all’esercizio di un’attività. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, confermando i principi già espressi in risposta ad un precedente interpello proposto dalla Confederazione italiana degli esercenti commercianti Campania e all’interpello della Camera di Commercio di Vibo Valentia.