La grondaia è di tutti (e le spese si dividono)
Rigettando il ricorso di un condominio di Milano avverso alla decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato lo stesso al pagamento delle spese per il ripristino dei canali di gronda situati su lastrico solare di proprietà e uso esclusivo, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che i canali in questione, in quanto destinati a raccogliere le acque meteoriche che cadono sulla copertura dell’intero stabile, sono parti comuni a tutti i condomini come previsto dall’articolo 1117 del Codice civile. La sentenza si può scaricare cliccando qui.